Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/1: Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 6 pagine
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rappresentanza. L’articolo 9 crea la base giuridica che consente all’amministratore di sostegno di salvaguardare gli interessi della persona protetta senza impedimenti formali: è difatti autorizzato a stipulare con la banca qualsiasi contratto per l’investimento e la custodia patrimoniali a nome dell’interessato. È altresì autorizzato a richiedere una carta EC, che la banca dovrà rilasciargli senza formalità affinché possa prelevare direttamente il denaro contante di cui l’interessato ha bisogno.
Art. 10
I documenti bancari devono indicare chiaramente che il partner contrattuale della banca è l’interessato e che gli investimenti riguardano i beni di una persona bisognosa di protezione.
Art. 11
Nemmeno un’amministrazione patrimoniale accurata e coscienziosa offre una protezione totale contro le perdite. Per tutelare l’autorità di protezione e l’amministratore di sostegno da eventuali azioni di responsabilità, occorre quindi motivare qualsiasi decisione di una certa rilevanza riguardante alienazioni e conversioni di componenti del patrimonio. Vanno inoltre documentate le volontà espresse da interessati capaci di discernimento. L’obbligo di documentare le decisioni implica la tenuta di una contabilità semplice che registri le entrate e le uscite e riproduca la situazione patrimoniale. I requisiti che deve soddisfare detta contabilità variano in funzione del peso economico delle entrate e del patrimonio dell’interessato.
La disposizione si riallaccia all’obbligo di rendiconto di cui all’articolo 410 CCriv. L’autorità di protezione è autorizzata a chiedere in ogni momento un rendiconto all’amministratore di sostegno, ma può dispensarlo in tutto o in parte da tale obbligo nel quadro delle disposizioni particolari per i congiunti (art. 420 CCriv).
Art. 12
La conversione in investimenti conformi alla legge va eseguita il più presto possibile. Il termine massimo di un anno tiene conto del fatto che occorre un certo tempo per convertire gli investimenti correnti che non generano redditi, come gli immobili.
Art. 13
Il 12 gennaio 2011 il Consiglio federale ha posto in vigore al 1°gennaio 2013 il diritto di protezione degli adulti, l’ordinanza entrerà pertanto in vigore lo stesso giorno.