Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/1: Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 6 pagine
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- eventuali aspettative giuridiche,
- copertura dei rischi con assicurazioni sociali o private,
- presunta volontà di investire.
In merito al patrimonio da amministrare:
- ammontare del patrimonio,
- data e durata dell’investimento,
- rischio inflazionistico8
Anche il piano di liquidità costituisce un aspetto della sicurezza degli investimenti. La liquidità va garantita ripartendo i beni patrimoniali su investimenti a breve, a medio e a lungo termine9.
Art. 6
Tanto più è consistente il patrimonio dell’interessato e tanto meglio è garantito il suo sostentamento a lungo termine alla luce delle aspettative di vita, quanto più l’amministratore di sostegno può scostarsi da investimenti considerati sicuri per collocare almeno una parte dei beni in titoli più a rischio, ma più redditizi. Partendo da tali considerazioni, l’ordinanza distingue due complessi patrimoniali ciascuno dei quali sottoposto a direttive in materia di investimenti più o meno «severe» a seconda del caso. Quanto ai contenuti, la OABCT s’ispira alle disposizioni in materia di investimenti e custodia previste dall’ordinanza sul diritto tutorio del Cantone di Lucerna, entrata in vigore il 25 settembre 2001, che distingue tre tipi di investimento: garanzia del sostentamento ordinario (art. 23), riserve per esigenze supplementari (art. 24) e investimento dei beni restanti (art. 25). La OABCT comunque rinuncia a distinguere tra riserve per esigenze supplementari e l’investimento dei beni restanti in quanto, all’atto pratico, una simile distinzione, peraltro non determinante, comporterebbe problemi di delimitazione.
È opportuno e in linea con gli interessi patrimoniali dell’interessato amministrare i beni volti ad assicurarne l’ordinario sostentamento seguendo le regole d’investimento classiche, improntate alla prudenza (depositi a risparmio, obbligazioni di cassa di banche cantonali completamente garantite dallo Stato, obbligazioni di Confederazione e Cantoni nonché obbligazioni fondiarie, immobili a uso proprio). Per il calcolo delle spese di sostentamento concrete fa stato in particolare l’articolo 5 OABCT.
Investimenti presso Postfinance sono esclusi, visto che questo istituto non dispone di una licenza bancaria. Qualora in futuro Postfinance dovesse ottenere un'autorizzazione bancaria, essa sarà trattata come una banca ai sensi di questa ordinanza.
Art. 7
Per i beni patrimoniali intesi come riserve per eventuali esigenze supplementari, sono per contro ammessi anche investimenti meno sicuri, quali obbligazioni di cassa di banche che non beneficiano della garanzia integrale dello Stato, obbligazioni in franchi svizzeri di società con un’elevata solvibilità, immobili redditizi oppure quote di fondi d’investimento misti in franchi svizzeri il cui patrimonio consta di azioni per un massimo del 25 per cento e di titoli stra-
8 CAT (oggi COPMA), op. cit., nota 2, pag. 333. 9 Marianne Basler Scherer, op. cit. nota 3.