Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/1: Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 6 pagine
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stratore di sostegno dovrebbe chiederne la verifica da parte di almeno un esperto indipendente dall'ambiente bancario4.
Art. 3
La disposizione conferisce al curatore e al tutore l’obbligo d’investire i beni patrimoniali, ad eccezione dei contanti necessari a coprire nell’immediato le spese di sostentamento dell’interessato. Il curatore e il tutore conservano in contanti soltanto la somma necessaria per l’interessato, il resto lo deve investire secondo quanto disposto agli articoli 6 e 7.
Secondo il diritto vigente, se il tutore lascia passare più di un mese prima di investire il denaro, gli interessi decorrono a suo carico (art. 401 cpv. 2 CC). Quindi attualmente è innanzitutto il tutore a rispondere in prima persona per mancanze di questo tipo. In base al nuovo diritto, invece, sarà in primo luogo il Cantone a rispondere di eventuali danni causati da atti od omissioni illeciti commessi dal mandatario (art. 454 cpv. 3 CCriv). È riservato il regresso del Cantone contro il curatore o il tutore (art. 454 cpv. 4 CCriv). Resta da chiarire se, per l’investimento perso, occorra rimborsare un interesse remunerativo secondo l’articolo 73 capoverso 1 CO oppure un interesse di mora secondo l’articolo 104 capoverso 1 CO5. Sarà la giurisprudenza a rispondere a questa domanda. La prescrizione del credito non decorre prima che decada la curatela o la tutela (art. 455 cpv. 3 CCriv).
Art. 4
In linea di massima i titoli (solo quelli emessi in forma fisica), gli oggetti di valore, i gioielli, ecc. vanno custoditi presso una banca soggetta alla legge sulle banche dell’8 novembre 19346. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti ha la possibilità di ordinare la custodia presso un locale a prova di incendio e di furto. Questo avverrà in particolare nel caso in cui l'autorità intenderà limitare la possibilità di accesso agli oggetti di valore. Inoltre sono ipotizzabili casi in cui il deposito in banca non appare né necessario né opportuno. Ad esempio non si capisce come mai una persona affetta da demenza non possa conservare a casa propria la vecchia collezione di quadri. In altre parole occorre tener sempre conto delle circostanze del caso.
Art. 5
L’ordinanza si richiama al principio secondo cui il curatore o il tutore dovrebbero innanzitutto fondarsi sulla valutazione delle esigenze concrete dell’interessato più che sulla sicurezza del singolo investimento. Per questo motivo, la garanzia dell’investimento va sempre analizzata per il caso individuale e in funzione della capacità di rischio dell’interessato7. In linea di principio occorre partire da una valutazione globale che comprenda i seguenti aspetti.
In merito all’interessato:
- età,
- stato di salute,
- sostentamento ordinario,
- spese straordinarie prevedibili (uniche o periodiche),
4CAT (oggi COPMA), op. cit., nota 2, pag. 201
5
Basler Kommentar, ZGB I-Guler (2010), art. 401 N 9.
6
RS 952.0
7 Marianne Basler Scherer, op. cit. nota 3.