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Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 17 pagine
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Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 34 e 65 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr),
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto
1 La presente ordinanza istituisce il Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale e il supplemento al diploma relativo a tali titoli.
2 Il Quadro nazionale delle qualifiche è volto a promuovere la trasparenza e la comparabilità dei titoli della formazione professionale a livello nazionale e internazionale nonché la mobilità sul mercato del lavoro.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai titoli e ai cicli di studio disciplinati dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) relativi a:
a. formazione professionale di base;
b. formazione professionale superiore;
c. formazione dei responsabili della formazione professionale.
2 Non si applica ai cicli di studio postdiploma delle scuole specializzate superiori.
Sezione 2: Quadro delle qualifiche e supplemento al diploma
Art. 3 Principi
1 Il Quadro nazionale delle qualifiche consiste in una griglia composta da otto livelli, definiti nell’allegato 1 della presente ordinanza.
2 Per ogni titolo della formazione professionale è indicata la corrispondenza a un livello.
3 Ogni titolo è accompagnato da un supplemento al diploma che contiene segnatamente:
a. la classificazione del titolo in uno dei livelli del Quadro nazionale delle qualifiche;
b. una descrizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di transfer che le persone hanno acquisito con il titolo.
4 Il supplemento al diploma è strutturato conformemente all’allegato 3.
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