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Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 17 pagine
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d. per i titoli delle scuole specializzate superiori: nel programma quadro d’insegnamento (art. 6 cpv. 1 e 2 e art. 7 OERic-SSS);
e. per i titoli dei responsabili della formazione professionale: nei programmi quadro d’insegnamento (art. 49 OFPr).
Art. 6 Elenco
1 Nell’allegato 2 della presente ordinanza l’UFFT riporta un elenco dei titoli classificati.
2 L’elenco contiene le denominazioni esatte dei titoli in ordine alfabetico e la classificazione nel rispettivo livello.
Art. 7 Rilascio del supplemento al diploma
Gli organi responsabili per il rilascio di certificati federali di formazione pratica, attestati di capacità, attestati professionali e diplomi rilasciano anche il supplemento al diploma.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 8 Esecuzione
L’esecuzione della presente ordinanza compete all’UFFT.
Art. 9 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 4.
Art. 10 Supplemento al diploma per i titoli conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza
1 Coloro che hanno conseguito un titolo della formazione professionale prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono richiedere all’UFFT il rilascio del supplemento al diploma dopo la classificazione del relativo titolo nel Quadro nazionale delle qualifiche.
2 Il supplemento al diploma viene rilasciato se:
a. il detentore del titolo della formazione professionale è autorizzato ad avvalersi del relativo titolo protetto; oppure
b. i documenti di riferimento non hanno subito variazioni rilevanti ai fini della classificazione dopo il rilascio del titolo.
3 L’UFFT decide in merito al rilascio. A tal fine può consultare le competenti organizzazioni del mondo del lavoro e i Cantoni.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il …