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Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 17 pagine

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5 Il supplemento al diploma viene redatto in tedesco, francese, italiano e inglese.

Art. 4 Classificazione dei titoli

1 La classificazione dei singoli titoli della formazione professionale avviene in base ai requisiti contenuti nei documenti di riferimento e relativi a

a. conoscenze;

b. abilità;

c. competenze di transfer.

2 Per documenti di riferimento si intendono:

a. per i titoli della formazione professionale di base senza maturità professionale:

l’ordinanza in materia di formazione e il piano di formazione;

b. per i titoli della formazione professionale di base con maturità professionale:

l’ordinanza in materia di formazione, il piano di formazione, l’ordinanza del 24 giugno 20092 sulla maturità professionale (OMPr) e il programma quadro d’insegnamento di cui all’articolo 12 OMPr;

c. per i titoli con attestato professionale federale o con diploma federale: il regolamento d’esame e la direttiva;

d. per i titoli delle scuole specializzate superiori: il rispettivo programma quadro

d’insegnamento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 e all’articolo 7 dell’ordinanza del DFE dell’11 marzo 20053 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OE-Ric-SSS);

e. per i titoli dei responsabili della formazione professionale: i programmi quadro

d’insegnamento di cui all’articolo 49 dell’ordinanza del 19 novembre 20034 (OFPr).

Art. 5 Procedure

1 L’UFFT classifica i titoli della formazione professionale nell’ambito della procedura prevista dalla legge sulla formazione professionale per l’emanazione delle disposizioni riguardanti i contenuti della formazione e l’oggetto della procedura di qualificazione.

2 Esso può anche classificare i titoli in una procedura separata. A tal fine consulta le organizzazioni del mondo del lavoro e i Cantoni.

3 I titoli sono classificati (classificazione nel livello) in modo vincolante tramite inclusione nell’elenco di cui all’allegato 2.

4 La classificazione in un dato livello è inoltre contenuta nei seguenti testi normativi:

a. per i titoli della formazione professionale di base senza maturità professionale: nelle ordinanze in materia di formazione (art. 19 LFPr; art. 12 OFPr);

b. per i titoli della formazione professionale di base con maturità professionale: nel programma quadro d’insegnamento (art. 12 OMPr);

c. per i titoli con attestato professionale federale o con diploma federale: nel regolamento d’esame approvato dall’UFFT (art. 28 cpv. 2 e 3 LFPr; art. 26 OFPr);

2

RS 412.103.1

3

RS 412.101.61

4

RS 412.101