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Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 17 pagine
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5 Il supplemento al diploma viene redatto in tedesco, francese, italiano e inglese.
Art. 4 Classificazione dei titoli
1 La classificazione dei singoli titoli della formazione professionale avviene in base ai requisiti contenuti nei documenti di riferimento e relativi a
a. conoscenze;
b. abilità;
c. competenze di transfer.
2 Per documenti di riferimento si intendono:
a. per i titoli della formazione professionale di base senza maturità professionale:
l’ordinanza in materia di formazione e il piano di formazione;
b. per i titoli della formazione professionale di base con maturità professionale:
l’ordinanza in materia di formazione, il piano di formazione, l’ordinanza del 24 giugno 20092 sulla maturità professionale (OMPr) e il programma quadro d’insegnamento di cui all’articolo 12 OMPr;
c. per i titoli con attestato professionale federale o con diploma federale: il regolamento d’esame e la direttiva;
d. per i titoli delle scuole specializzate superiori: il rispettivo programma quadro
d’insegnamento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 e all’articolo 7 dell’ordinanza del DFE dell’11 marzo 20053 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OE-Ric-SSS);
e. per i titoli dei responsabili della formazione professionale: i programmi quadro
d’insegnamento di cui all’articolo 49 dell’ordinanza del 19 novembre 20034 (OFPr).
Art. 5 Procedure
1 L’UFFT classifica i titoli della formazione professionale nell’ambito della procedura prevista dalla legge sulla formazione professionale per l’emanazione delle disposizioni riguardanti i contenuti della formazione e l’oggetto della procedura di qualificazione.
2 Esso può anche classificare i titoli in una procedura separata. A tal fine consulta le organizzazioni del mondo del lavoro e i Cantoni.
3 I titoli sono classificati (classificazione nel livello) in modo vincolante tramite inclusione nell’elenco di cui all’allegato 2.
4 La classificazione in un dato livello è inoltre contenuta nei seguenti testi normativi:
a. per i titoli della formazione professionale di base senza maturità professionale: nelle ordinanze in materia di formazione (art. 19 LFPr; art. 12 OFPr);
b. per i titoli della formazione professionale di base con maturità professionale: nel programma quadro d’insegnamento (art. 12 OMPr);
c. per i titoli con attestato professionale federale o con diploma federale: nel regolamento d’esame approvato dall’UFFT (art. 28 cpv. 2 e 3 LFPr; art. 26 OFPr);
2
RS 412.103.1
3
RS 412.101.61
4