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Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 17 pagine
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Allegato 4 (art. 9)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale
Sostituzione di un’espressione
Nell’intera ordinanza la denominazione «Ufficio federale» è sostituita da «UFFT».
Art. 2 cpv. 1
1 L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) promuove la ricerca svizzera nel settore della formazione professionale fino a quando non è istituita un’infrastruttura stabile dal profilo organizzativo e delle risorse umane e di livello scientifico internazionalmente riconosciuto.
Art. 12 cpv. 1 lett. i
Oltre agli oggetti di cui all’articolo 19 capoverso 2 LFPr, le ordinanze in materia di formazione professionale di base disciplinano:
i. la classificazione del titolo nel Quadro nazionale delle qualifiche.
Art. 23 cpv. 3
3 I certificati relativi ai diplomi conseguiti con un esame federale di professione, un esame professionale federale superiore e una formazione riconosciuta presso una scuola specializzata superiore contengono anche la classificazione nel Quadro nazionale delle qualifiche (supplemento al diploma).
Art. 49 Programmi quadro d’insegnamento e cicli di studio
1 L’UFFT emana i programmi quadro d’insegnamento per la qualificazione dei responsabili della formazione professionale.
2 Nei programmi quadro d’insegnamento esso disciplina i contenuti e l’organizzazione nonché gli aspetti teorici e pratici della formazione.
3 Per la redazione dei programmi quadro d’insegnamento tiene conto dei requisiti posti di volta in volta ai responsabili della formazione professionale.
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