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Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 17 pagine

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Allegato 4 (art. 9)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale

Sostituzione di un’espressione

Nell’intera ordinanza la denominazione «Ufficio federale» è sostituita da «UFFT».

Art. 2 cpv. 1

1 L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) promuove la ricerca svizzera nel settore della formazione professionale fino a quando non è istituita un’infrastruttura stabile dal profilo organizzativo e delle risorse umane e di livello scientifico internazionalmente riconosciuto.

Art. 12 cpv. 1 lett. i

Oltre agli oggetti di cui all’articolo 19 capoverso 2 LFPr, le ordinanze in materia di formazione professionale di base disciplinano:

i. la classificazione del titolo nel Quadro nazionale delle qualifiche.

Art. 23 cpv. 3

3 I certificati relativi ai diplomi conseguiti con un esame federale di professione, un esame professionale federale superiore e una formazione riconosciuta presso una scuola specializzata superiore contengono anche la classificazione nel Quadro nazionale delle qualifiche (supplemento al diploma).

Art. 49 Programmi quadro d’insegnamento e cicli di studio

1 L’UFFT emana i programmi quadro d’insegnamento per la qualificazione dei responsabili della formazione professionale.

2 Nei programmi quadro d’insegnamento esso disciplina i contenuti e l’organizzazione nonché gli aspetti teorici e pratici della formazione.

3 Per la redazione dei programmi quadro d’insegnamento tiene conto dei requisiti posti di volta in volta ai responsabili della formazione professionale.

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RS 412.101