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Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 6 pagine

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Legge federale sull’assicurazione malattie

Art. 14 Riassicurazione facoltativa

1 Le casse malati possono riassicurare mediante contratto i costi di determinate prestazioni assunti secondo la presente legge, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalla riassicurazione per costi molto elevati (art. 16–16c).

Titolo prima dell’art. 16 (nuovo)

Sezione 1a: Riassicurazione per costi molto elevati

Art. 16 Obbligo di riassicurazione

Tutte le casse malati devono riassicurarsi contro costi molto elevati presso l’istituzione comune.

Art. 16a (nuovo) Prestazioni

1 La riassicurazione per costi molto elevati assume l’80 per cento dei costi di una cassa malati per le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie erogate in favore di un assicurato, che in un anno civile superano una determinata soglia.

2 Il Consiglio federale fissa la soglia. Questa deve corrispondere a un valore pari a [sei volte] [dodici volte] i costi medi annui assunti dall’insieme delle casse malati per ogni assicurato.

3 Per l’attribuzione dei costi a un anno civile è determinante la data della cura.

Art. 16b (nuovo) Premi

1 Per ogni assicurato, le casse malati pagano un premio mensile per la riassicurazione dei costi molto elevati.

2L’ammontare del premio è identico per ogni adulto e per ogni bambino di un Cantone.

3 L’istituzione comune fissa per ogni anno civile l’importo del premio per Cantone sulla base dei costi presumibilmente assunti dalla riassicurazione. Calcola separatamente i costi determinanti per i bambini e per gli adulti.

4 La tariffa dei premi è sottoposta per approvazione al Consiglio federale.

Art. 16c (nuovo) Procedura di finanziamento e accantonamenti

1 La riassicurazione per costi molto elevati è finanziata secondo il sistema di copertura dei bisogni.

2 L’istituzione comune costituisce accantonamenti tecnici adeguati per la riassicurazione per costi molto elevati. Gli accantonamenti tecnici comprendono gli accantonamenti destinati a coprire i costi di cure effettuate, ma non ancora conteggiate.