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Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 6 pagine

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Legge federale sull’assicurazione malattie

Art. 17b (nuovo) Attuazione

1 L’istituzione comune esegue la compensazione dei rischi tra le casse malati in ogni singolo Cantone.

2Nell’emanare le disposizioni d’esecuzione per la compensazione dei rischi, il Consiglio federale provvede affinché le casse malati siano incentivate a perseguire l’economicità dei costi.

3 Il Consiglio federale disciplina:

a. la riscossione degli interessi di mora e il rimborso degli interessi retributivi;

b. il risarcimento dei danni;

c. il termine scaduto il quale l’istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.

Art. 18 cpv. 9 (nuovo)

9 L’istituzione comune esegue la riassicurazione per costi molto elevati. Per garantire la solvibilità costituisce riserve sufficienti. Queste devono fondarsi sui rischi attuariali e sui rischi di mercato e di credito.

Art. 21 cpv. 2 e 6

Abrogati

II

Disposizioni transitorie della modifica del …

1 Gli assicuratori che, all’entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, esercitano assicurazioni complementari o altri rami assicurativi oltre all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie possono continuare a esercitare queste assicurazioni al massimo per tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica di legge.

2 Gli assicuratori devono attuare le misure necessarie all’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera g al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.

3 L’istituzione comune deve riscuotere i premi secondo l’articolo 16b e assumere i costi delle prestazioni secondo l’articolo 16a al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.