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Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 6 pagine
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Legge federale sull’assicurazione malattie
Titolo prima dell’art. 17
Sezione 1b: Compensazione dei rischi
Art. 17 (nuovo) Principio
1 Le casse malati il cui effettivo di assicurati donne, persone anziane e persone con un rischio di malattia elevato è inferiore a quello medio dell’insieme degli assicuratori devono versare all’istituzione comune (art. 18) tasse di rischio. Le casse malati il cui effettivo di assicurati donne, persone anziane e persone con un rischio di malattia elevato supera questo valore medio ricevono dall’istituzione comune contributi compensativi.
2 La tassa deve compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti.
3 I criteri determinanti per valutare il rischio di malattia elevato sono la degenza di oltre tre giorni consecutivi in un ospedale o in una casa di cura nel corso dell’anno precedente e la morbilità degli assicurati stabilita in base a indicatori adeguati. Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori di morbilità.
Art. 17a (nuovo) Fattori determinanti per il calcolo della compensazione dei rischi
1 Il confronto è effettuato sulla base della struttura dell’effettivo degli assicurati nell’anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi (anno della compensazione).
2 Le differenze medie di rischio per sesso e per età, nonché i costi consecutivi a una degenza in un ospedale o in una casa di cura sono calcolati sulla base della situazione esistente nell’anno civile che precede l’anno della compensazione.
3 Le degenze in un ospedale o in una casa di cura sono rilevate come segue:
a. per il calcolo delle differenze medie di rischio: sulla base della situazione esistente nel penultimo anno civile che precede l’anno di compensazione;
b. per il calcolo delle tasse di rischio e dei contributi compensativi: sulla base della situazione esistente nell’anno civile che precede l’anno della compensazione.
4 Le persone che, al momento della degenza determinante in un ospedale o in una casa di cura secondo il capoverso 3, non erano assicurate secondo la presente legge o erano assicurate presso un altro assicuratore non vengono prese in considerazione nell’ambito del rilevamento di tali degenze. Il Consiglio federale può prevedere che determinate degenze non siano prese in considerazione.
5 Per il calcolo delle differenze medie di rischio non si tiene conto dei costi delle prestazioni assunti dalla riassicurazione per costi molto elevati.