Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/107: Revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine
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2. Modifiche
L’esecuzione di analisi di laboratorio durante visite mediche al domicilio del paziente o la casa di cura dove egli è degente costituisce una nuova modalità di fornitura di prestazioni non contemplata dalle vigenti condizioni d’autorizzazione per il laboratorio del gabinetto medico di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettera a OAMal. Per questo motivo, si rende necessario un adeguamento dell’ordinanza.
Parallelamente alla modifica esposta, il 1° luglio 2013 è previsto un adeguamento dell’elenco delle analisi nell’ambito di una modifica dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31). Le analisi richieste saranno inserite nel capitolo 5.1. (Appendice A: Analisi eseguite nell’ambito delle cure di base) in un nuovo sottocapitolo.
Negli ultimi anni, il numero di malati cronici e di pazienti in età avanzata che necessitano di una terapia anticoagulante a lungo termine è costantemente aumentato, mentre i test per determinate analisi di laboratorio sono diventati più semplici. Su questo sfondo, l’esecuzione da parte dei medici delle analisi indispensabili e adeguate direttamente al domicilio della persona malata appare senz’altro ragionevole, tanto più che si tratta di una prassi già in uso, nonostante i medici non abbiano la possibilità di fatturare le prestazioni così fornite.
L’unico rischio potenziale consiste nell’eventualità che, nelle case di riposo o di cura, sorgano cosiddetti laboratori point of care dotati di apparecchiature fisse, utilizzate, anziché dal medico curante, dal personale sanitario o ausiliario della casa in questione. Anche in questi casi, tuttavia, la responsabilità per l’esecuzione delle analisi spetta al medico che visita il paziente, in altre parole si tratta di analisi del laboratorio del gabinetto medico.
Conseguenze finanziarie: i costi delle analisi dirette sono relativamente contenuti e, considerato un numero stimato di visite annue pari a un milione con circa 50'000 analisi eseguite direttamente al domicilio di persone malate, ammontano a circa 940'000 franchi annui. Poiché questo tipo di analisi di laboratorio può essere eseguito e fatturato sono in combinazione con un consulto/trattamento medico al di fuori del gabinetto medico, un loro aumento quantitativo è improbabile.
B. Autorizzazione dei neuropsicologi come fornitori di prestazioni secondo la LAMal
1. Contesto
La legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi; RS 935.81), la cui entrata in vigore è prevista parzialmente per il 1° aprile 2013, pone le basi per un nuovo disciplinamento della fatturazione delle prestazioni nell’ambito della legge sull’assicurazione malattie, nella misura in cui stabilisce su scala nazionale requisiti di formazione e di perfezionamento di alto livello per gli psicologici psicoterapeuti. In questo contesto, occorre ritornare sulla questione dell’autorizzazione delle sottodiscipline della psicologia – tra cui la neuropsicologia – particolarmente importanti per l’assistenza sanitaria. Una richiesta in tal senso è stata peraltro avanzata già da tempo dall’Associazione svizzera delle neuropsicologhe e dei neuropsicologi (ASNP). Nella sua risposta all’interrogazione Prelicz-Huber 11.1068 (Includere la psicoterapia paramedica nell’assicurazione di base) il Consiglio federale indica come probabile via da percorrere un adeguamento dell’OAMal che inserisca i neuropsicologi nell’elenco delle persone autorizzate a fornire prestazioni previa prescrizione o mandato medico e la descrizione nella OPre delle loro prestazioni.
La modifica esposta qui di seguito disciplina la questione dell’autorizzazione dei neuropsicologi; per quanto riguarda le loro prestazioni, una proposta concreta per il loro inserimento nella OPre è ancora in corso di elaborazione presso le associazioni interessate.