Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/107: Revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine

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Articolo 50b (Neuropsicologi)

La lettera a di questa nuova disposizione stabilisce che i neuropsicologi devono produrre un diploma riconosciuto in psicologia rilasciato da una scuola universitaria e un titolo federale di perfezionamento in neuropsicologia secondo la LPPsi.

La lettera b della presente disposizione disciplina le condizioni alle quali possono essere ammessi i titoli di perfezionamento sinora acquisiti, ai fini dell’autorizzazione della fornitura di prestazioni secondo la LAMal, poiché i primi titoli di perfezionamento in neuropsicologia saranno rilasciati solo dopo l'entrata in vigore della LPPsi e dopo l'accreditamento del corrispondente ciclo di perfezionamento.

Non è previsto un riconoscimento generale di titoli di perfezionamento conseguiti precedentemente. Pertanto i neuropsicologi hanno la possibilità di attestare un titolo di perfezionamento federale secondo la LPPsi oppure un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP) − secondo le direttive per il conferimento di titoli di specializzazione FSP (valevoli dal 1° gennaio 2001, reperibili all'indirizzo [disponibili solo in lingua tedesca e francese]: http://www.psychologie.ch/de/publikationen/dokumentation/reglemente/richtlinien_verleihung_fachtitel. html rispettivamente

http://www.psychologie.ch/fr/publications_et_communications/documentation/reglements/principes_dir ecteurs_titres_de_specialisation.html) nonché secondo le disposizioni di attuazione per il rilascio dei titoli di specializzazione FSP (valevoli dal 1° gennaio 2012, reperibili all'indirizzo [disponibili solo in lingua tedesca e francese]:

http://www.psychologie.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/fachtitel/ausfuehrungsbest-

fachtitel_2012.pdf rispettivamente

http://www.psychologie.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/fachtitel/dir-execution-titres-2012.pdf). Fintanto che non saranno predisposti i cicli di perfezionamento in neuropsicologia secondo la LPPsi, è sufficiente attestare un titolo di cui alla lettera b della presente disposizione, per poter essere ammessi di massima all'esercizio dell'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2. Ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre)

Elenco delle analisi (Allegato 3 dell’OPre)

Le analisi che i medici possono eseguire al di fuori del loro studio durante una visita al domicilio del paziente o presso la casa di cura o di riposo dove egli è degente sono inserite nell’elenco delle analisi sotto il capitolo 5.1 (Appendice A) in un nuovo sottocapitolo.

5.1.4 Analisi eseguibili da medici durante una visita a domicilio

5.1.4.1 Osservazioni preliminari al capitolo 5.1.4

Secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera a numero 4 OAMal, durante una visita a domicilio (incl. casa di riposo o di cura), il medico curante può eseguire al di fuori del proprio gabinetto le analisi elencate qui di seguito. Si tratta di analisi contemplate nell’elenco parziale 1 (capitolo 5.1.2.2) e nell’elenco parziale 2 (capitolo 5.1.2.3). Conformemente al testo introduttivo all’elenco parziale 1, il valore del punto per le analisi figuranti nell’elenco parziale 1 può parimenti essere stabilito in convenzioni tariffali.