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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR) Indagine conoscitiva
Tale modifica consente di armonizzare le USM con la definizione di agricoltura di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b LAgr ed elimina, fra le altre cose, disparità tra i produttori di vino, sidro e
acquavite che trasformano i propri prodotti in impianti già esistenti.
1.4. Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
Per la Confederazione le modifiche previste non hanno conseguenze sul piano del personale. I nuovi supplementi dei coefficienti USM hanno un impatto minimo, ma sono importanti e necessari per le singole aziende direttamente interessate. L’UFAG prevede di stabilire, in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali, gli stessi coefficienti per i provvedimenti di miglioramento strutturale, allo scopo di consentire un'esecuzione semplice e uniforme.
1.4.2 Cantoni
Le conseguenze per i Cantoni saranno le stesse che per la Confederazione.
1.4.3 Economia
Per l’economia le modifiche previste non hanno conseguenze sul piano del personale. La
ridistribuzione dei fondi a disposizione è di piccola entità. Le aziende con settori particolari sono registrate in maniera più equa e per l'agricoltura vi è un ulteriore incentivo a sviluppare un
atteggiamento imprenditoriale, orientato alle esigenze del mercato.
Importanti conseguenze ha l'adeguamento dei coefficienti USM al progresso tecnico di cui all'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm) che, in virtù dell'articolo 2a capoverso 1 ODFR, si applica anche come base nel diritto fondiario. Con l'entrata in vigore dell'OTerm e dei relativi nuovi coefficienti USM, circa 4 500 aziende non raggiungeranno più il limite di 1.0 USM. In tal modo si promuove il cambiamento strutturale, soprattutto in caso di avvicendamento generazionale. Per rispettare le differenti esigenze regionali e soddisfare le necessità delle aziende con attività agricole, il Parlamento ha dato ai Cantoni la possibilità di ridurre il limite per le aziende agricole ai sensi dell’articolo 5 LDFR fino a 0.6 USM (finora 0.75). Se un Cantone si avvale di questa norma di competenza, il numero di aziende agricole rimane praticamente invariato rispetto a oggi nel Cantone interessato. Inoltre dalla disposizione ampliata sul calcolo delle USM secondo l’articolo 2a capoverso 4 ODFR traggono vantaggio tutte le aziende che si occupano direttamente della preparazione e della vendita in fattoria dei propri prodotti.
1.5. Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche non tangono il diritto internazionale.
1.6. Entrata in vigore
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
1.7. Basi legali
La base legale delle modifiche è costituita dall'articolo 7 capoverso 1 LDFR.