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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Avamprogetto dell’8 aprile 2013

Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR) Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 4 ottobre 19931 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Art. 2a cpv. 2–4

2 A completamento del capoverso 1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e coefficienti:

a. vacche da latte in un'azienda d’estivazione 0,015 USM/carico normale

b. altri animali da reddito in un'azienda d’estivazione 0,010 USM/carico normale

c. patate 0,036 USM/ha

d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,300 USM/ha

e. vigna con torchiatura in proprio 0,300 USM/ha

f. serra con fondamenta fisse 0,900 USM/ha

g. tunnel o letti di forzatura 0,450 USM/ha

h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,060 USM/ara

i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,250 USM/ara

j. produzione di cicoria belga in edifici 0,250 USM/ara

k. produzione di germogli in edifici 1,000 USM/ara

l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale:

serra con fondamenta fisse o tunnel per piante

in recipiente (vaso) 2,400 USM/ha

m. coltura di alberi di Natale 0,045 USM/ha

n. foresta di proprietà dell’azienda 0,012 USM/ha

3 Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d’estivazione possono essere computati soltanto se l’azienda d’estivazione facente parte dell’azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.

1 RS 211.412.110

2013–......