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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Avamprogetto dell’8 aprile 2013
Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR) Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza del 4 ottobre 19931 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:
Art. 2a cpv. 2–4
2 A completamento del capoverso 1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e coefficienti:
a. vacche da latte in un'azienda d’estivazione 0,015 USM/carico normale
b. altri animali da reddito in un'azienda d’estivazione 0,010 USM/carico normale
c. patate 0,036 USM/ha
d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,300 USM/ha
e. vigna con torchiatura in proprio 0,300 USM/ha
f. serra con fondamenta fisse 0,900 USM/ha
g. tunnel o letti di forzatura 0,450 USM/ha
h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,060 USM/ara
i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,250 USM/ara
j. produzione di cicoria belga in edifici 0,250 USM/ara
k. produzione di germogli in edifici 1,000 USM/ara
l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale:
serra con fondamenta fisse o tunnel per piante
in recipiente (vaso) 2,400 USM/ha
m. coltura di alberi di Natale 0,045 USM/ha
n. foresta di proprietà dell’azienda 0,012 USM/ha
3 Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d’estivazione possono essere computati soltanto se l’azienda d’estivazione facente parte dell’azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.
1 RS 211.412.110
2013–......