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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
2.2 Sintesi delle principali modifiche
Oggetto e condizioni
Come precedentemente illustrato, l'oggetto dell'OPD comprende tutti i tipi di pagamenti diretti. L'ordinanza stabilisce le condizioni generali e specifiche, le limitazioni, l'importo dei contributi e la procedura. In quest'ultima rientrano anche le disposizioni inerenti ai controlli e alle riduzioni.
È mantenuta, e in parte leggermente adeguata, la maggior parte delle condizioni generali e limitazioni vigenti finora, come ad esempio le esigenze relative alla formazione. È soppressa la graduazione dei contributi in base al numero di animali, mentre quella in funzione della superficie viene mantenuta per il contributo di base, nel quadro dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento. Le riduzioni o limitazioni dei pagamenti diretti in funzione del reddito e della sostanza si applicano soltanto al contributo di transizione.
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER)
In linea di massima, vengono mantenute le disposizioni vigenti finora. Nella PER è inserita la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti iscritti in inventari nazionali. A livello di protezione del suolo e dei vegetali nonché di bilancio delle sostanze nutritive le modifiche scaturiscono da nuove conoscenze o sono finalizzate a uniformare l'esecuzione. La PER è un presupposto da adempiere integralmente anche per l'agricoltura biologica, anche se, per quanto concerne l'avvicendamento disciplinato delle colture e la protezione del suolo, possono essere determinanti le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata.
Superfici che danno diritto ai contributi ed effettivi di animali determinanti
La base è costituita dalla superficie che dà diritto ai contributi, composta dalla superficie agricola utile (SAU) e da altri elementi della superficie aziendale. Oltre alle possibilità di promozione sulla SAU, possono così essere sostenute, in misura chiaramente limitata, misure di promozione della biodiversità e inerenti alla qualità del paesaggio anche su determinate superfici aziendali. La definizione della SAU è stata armonizzata con la statistica europea (Eurostat) e, con il cambio di sistema, il periodo di calcolo per gli effettivi di animali determinanti diventa l'anno civile precedente. Per le nuove superfici azzonate non vengono più concessi pagamenti diretti.
Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione
Le condizioni e gli oneri vigenti finora vengono, di base, mantenuti e si applicano anche ai contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio che dal 2014 possono essere versati nella regione d'estivazione.
Contributi per il paesaggio rurale
Una parte dell'attuale contributo generale di superficie è versata quale contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio. Il presupposto è che le superfici non siano ricoperte da arbusti o bosco. Poiché nella regione di pianura l'apertura del paesaggio è garantita anche senza contributi, in questa regione non viene versato alcun contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio. I contributi di declività e quello d'estivazione versati finora sono integrati nei contributi per il paesaggio rurale. Per aziende con oltre il 50 per cento di superfici in zone declive con una declività superiore al 35 per cento viene versato un contributo supplementare per le zone in forte pendenza. Dal 2017, i contributi di declività sono versati anche nella regione di pianura e per un nuovo livello di declività, superiore al 50 per cento. Sia i più cospicui contributi di declività sia il nuovo contributo per le zone in forte pendenza promuovono la preservazione dell'apertura del paesaggio di prati in forte pendenza, considerato che è prescritto almeno uno sfalcio l'anno per la produzione di foraggio. In tal modo, si può adempiere il mandato della mozione, nel frattempo accolta, del Consigliere federale Erich von Siebenthal "Ripristino e conservazione delle superfici agricole utili invase da cespugli e dal bosco" (10.3404). Per garantire un carico adeguato della regione d'estivazione, per le aziende gestite tutto l'anno che estivano i propri animali all'interno del Paese viene introdotto un contributo di alpeggio. Esso sostituisce l'attuale supplemento per l'estivazione, che viene a cadere con la soppressione dei contributi UBGFG e DACDP, e il suo importo è uguale per tutte le zone. Nel quadro del contributo d'estivazione, per le