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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui miglioramenti strutturali

Art. 49a Organizzazioni contadine di solidarietà

Le organizzazioni di cui all’articolo 49 capoverso 1 lettera c possono ottenere crediti di investimento per:

a. i costi di fondazione;

b. i costi dell'avvio di una nuova attività o di un'estensione dell'attività esistente;

c. i costi per l’acquisto di mobilio e mezzi ausiliari;

d. i costi salariali durante il primo anno di attività nel nuovo ambito.

Art. 51 cpv. 4

4 Crediti di costruzione di cui all’articolo 107 capoverso 2 LAgr possono essere concessi fino all'ammontare della metà della somma dei contributi pubblici.

Art. 55 cpv. 4

4Abrogato

Art. 61 cpv. 2bis e 4

2bis Il Cantone notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente:

a. il saldo totale dei fondi federali;

b. gli interessi maturati;

c. la liquidità;

d. la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.

4 Il Cantone notifica all'UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:

a. la liquidità;

b. la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova