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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui miglioramenti strutturali
Art. 49a Organizzazioni contadine di solidarietà
Le organizzazioni di cui all’articolo 49 capoverso 1 lettera c possono ottenere crediti di investimento per:
a. i costi di fondazione;
b. i costi dell'avvio di una nuova attività o di un'estensione dell'attività esistente;
c. i costi per l’acquisto di mobilio e mezzi ausiliari;
d. i costi salariali durante il primo anno di attività nel nuovo ambito.
Art. 51 cpv. 4
4 Crediti di costruzione di cui all’articolo 107 capoverso 2 LAgr possono essere concessi fino all'ammontare della metà della somma dei contributi pubblici.
Art. 55 cpv. 4
4Abrogato
Art. 61 cpv. 2bis e 4
2bis Il Cantone notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente:
a. il saldo totale dei fondi federali;
b. gli interessi maturati;
c. la liquidità;
d. la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.
4 Il Cantone notifica all'UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:
a. la liquidità;
b. la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.
... In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova