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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC) Indagine conoscitiva Art. 17 Gestione dei fondi federali
Cpv. 2 e 3
Gli scarsi mezzi finanziari richiedono una gestione ancora più oculata dei fondi federali. Di conseguenza, sono necessarie integrazioni all'obbligo di notifica dei Cantoni. Se un Cantone dispone temporaneamente di un'elevata liquidità, secondo l'articolo 18 gli viene richiesta la restituzione dei fondi, che saranno assegnati ai Cantoni con mezzi troppo limitati. La norma rispecchia ampiamente la prassi finora in uso, sulla quale però i Cantoni venivano informati solo tramite circolare.
Art. 18 Restituzione dei fondi federali
Si accorcia il termine di disdetta, portandolo da 6 a 3 mesi, per consentire una gestione efficiente dei mezzi nel Fonds de roulement. In virtù dell'articolo 85 capoverso 3 LAgr, i mezzi federali inutilizzati possono essere accordati a un altro Cantone o messi a disposizione per crediti di investimento.
Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione per gli anni 2004-2019
Il versamento degli aiuti per la riqualificazione è prolungato a livello di legge (art. 86a cpv. 3 LAgr) fino al 2019. Il titolo della sezione 2 viene pertanto modificato in tal senso.
Nel suo Messaggio sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (PCon 2014), il Consiglio federale propone, tuttavia, una proroga solo fino a fine 2016. Il termine dovrà essere adeguato in base ai risultati dei dibattiti sul PCon 2014.
Art. 33 Entrata in vigore
Cpv. 2
La proroga per gli aiuti per la riqualificazione sancita nella LAgr viene applicata nell'ordinanza.
7.4 Ripercussioni
7.4.1 Confederazione
Le modifiche previste non hanno conseguenze sul piano del personale.
7.4.2 Cantoni
Le conseguenze per i Cantoni sono le stesse che per la Confederazione.
7.4.3 Economia
I fondi messi a disposizione possono essere utilizzati e gestiti ancora più efficientemente.
7.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche non tangono il diritto internazionale.
7.6 Entrata in vigore
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
7.7 Basi legali
La base legale delle modifiche è costituita dagli articoli 78-86a LAgr.