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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sulla promozione dello smercio Indagine conoscitiva
a. i provvedimenti nei settori della formazione dei prezzi, della distribuzione o dello sviluppo dei prodotti.
c. le relazioni pubbliche o la pubblicità d'immagine a favore di organizzazioni o imprese nonché la comunicazione interna;
Art. 4 cpv. 2
Sono computabili le spese del personale, comprese le spese del posto di lavoro direttamente imputabili al progetto. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può fissare importi massimi o limiti.
Titolo prima dell'art. 6 e art. 6
Abrogati
Art. 7 Identità visiva comune
1 I progetti sono sostenuti soltanto se i provvedimenti fanno chiaramente riferimento all’origine svizzera dei prodotti.
2 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) determina i requisiti che i provvedimenti aventi diritto a un aiuto devono soddisfare in materia di identità visiva comune.
Art. 8 cpv. 2 a 4
2 L’aiuto finanziario per i sottoprogetti regionali facenti parte di progetti organizzati a livello nazionale o sovraregionale può ammontare al 25 per cento al massimo delle spese computabili. Può ammontare fino al 50 per cento delle spese computabili se:
a. il coordinamento avviene a livello nazionale o sovraregionale;
b. nel progetto esiste un messaggio comune nazionale o sovraregionale di fondo e la realizzazione avviene quale parte di un concetto nazionale o sovraregionale;
c. è coinvolta in modo determinante la maggioranza delle regioni attive nei progetti.
3 L'UFAG può derogare al principio di cui al capoverso 1 per provvedimenti finalizzati alla creazione dell'immagine in occasione di grandi eventi internazionali d'importanza nazionale.
4 Gli aiuti finanziari sono concessi mediante decisione.