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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sulla promozione dello smercio Indagine conoscitiva
Sezione 2: Progetti organizzati a livello nazionale
Art. 9a: Principio
L'articolo riprende il vigente articolo 6, con la precisazione che anche per la promozione dello smercio nel settore agrituristico viene sostenuto soltanto un progetto coordinato a livello nazionale, secondo la prassi attuale.
Sezione 3: Progetti organizzati a livello sovraregionale
Art. 11
L'articolo può essere snellito poiché i capoversi 2 e 3 sono già contenuti nelle disposizioni generali alla sezione 1 e il capoverso 5 diventa superfluo.
Sezione 4: Iniziative legate all'esportazione
La sezione 4 è dedicata alle iniziative legate all'esportazione essendo state le disposizioni relative ai progetti regionali integralmente soppresse.
Art. 12: Principio
Il presente articolo descrive il genere di provvedimenti aventi diritto a un aiuto, le organizzazioni richiedenti, che devono essere rappresentative, e la durata massima dell'aiuto finanziario.
Sezione 5: Principi dell'attribuzione dei fondi
Art. 13
La formulazione attualmente in vigore del capoverso 1 creava diversi problemi, infatti pur essendo previsto un aiuto finanziario minimo per diversi provvedimenti, mancavano un limite superiore e un ordine delle priorità. La disposizione quindi non risultava particolarmente utile né per attribuire i fondi in maniera mirata né per garantire una sufficiente trasparenza.
Per colmare queste lacune e per garantire in particolare un ordine delle priorità ai sensi della legge sulle sovvenzioni, il capoverso 1 è stato riformulato. Per i provvedimenti elencati nelle lettere a-e del capoverso 1 viene impiegato complessivamente al massimo il 20 per cento dei fondi. I fondi aggiuntivi previsti per l'esportazione secondo i limiti di spesa sono computati nel preventivo totale della promozione dello smercio. Se le richieste di aiuti finanziari superano i fondi disponibili, gli aiuti vengono ridotti in base all'elenco delle priorità di cui al capoverso 1. In pratica, se necessario vengono decurtati prima i provvedimenti secondo la lettera e, seguiti da quelli della lettera d e così via.
Sezione 6: Procedura
Art. 15 Domande per le iniziative legate all'esportazione
I requisiti relativi alle domande sono stabiliti nell'articolo 15.