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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sulla promozione dello smercio

9.5 Ripercussioni

9.5.1 Confederazione

Nel limite di spesa per produzione e smercio, per il periodo 2014-2017, è stata prevista una maggiorazione progressiva dei fondi per la creazione di nuovi sbocchi di mercato pari complessivamente a 4 milioni di franchi (nella rubrica "Promozione della qualità e delle vendite").

Le modifiche previste non hanno conseguenze sul piano del personale. Il maggior dispendio derivato dall'esecuzione e dal trattamento delle domande, corrispondente a circa un posto di lavoro a tempo pieno nell'Amministrazione, sarà compensato all'UFAG a livello interno.

9.5.2 Cantoni

Le modifiche non hanno conseguenze per i Cantoni.

9.5.3 Economia

I provvedimenti nel settore della promozione dello smercio contribuiscono, ai sensi dell'articolo 7 LAgr, a che l'agricoltura riesca a ricavare un profitto possibilmente alto dalla vendita dei propri prodotti. Le modifiche previste hanno un effetto positivo sul reddito del settore e sull'economia, nonché contribuiscono a migliorare la redditività dell'agricoltura e della filiera alimentare grazie alla creazione di nuovi sbocchi di mercato e al posizionamento dei prodotti.

9.6 Rapporto con il diritto internazionale

I provvedimenti sono comparabili a programmi analoghi a livello europeo (Regolamento (CE) n.

3/2008 del Consiglio del 17 dicembre 2007 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi), nonché a programmi di promozione degli Stati membri dell'UE.

Nel quadro dell'OMC il provvedimento deve essere notificato nella green box.

L'ordinanza non è in contrasto con il diritto internazionale.

9.7 Entrata in vigore

La modifica d'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014 con l'attuazione della PA 14-17.

9.8 Basi legali

La base legale è costituita dall'articolo 12 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr).