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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva

Art. 39 Eccezioni

Le piccole imprese che producono solo quantità esigue per il proprio fabbisogno e non commerciano vini, sono esonerate, con il nuovo capoverso 1bis, dal controllo del commercio dei vini. In analogia alla disposizione dell'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza sul vino, la quale stabilisce che i viticoltori che non possiedono nessun'altra vigna possono coltivare la vite su una superficie massima di 400 m2 per il proprio fabbisogno, si propone di prescrivere una franchigia di 500 litri. Questa misura consente di sgravare sia i piccoli produttori sia gli organi di controllo.

Con il nuovo capoverso 1ter si introduce una contabilità di cantina semplificata al fine di sgravare in maniera proporzionata al rischio i piccoli commercianti, che importano o acquistano in Svizzera vino in bottiglia e lo rivendono ai loro clienti, i quali lo utilizzano per il proprio fabbisogno privato. La contabilità di cantina semplificata va tenuta conformemente alle disposizioni emanate dal Controllo svizzero del commercio dei vini, le quali, tuttavia, devono essere previamente approvate dall'UFAG.

Art. 40 Cooperazione con le autorità

Onde armonizzare i controlli dei vari organi di controllo e garantire uniformità sull'intero territorio nazionale, è necessario che l'UFAG sia informato in merito al trattamento e alla repressione delle infrazioni notificate. In virtù del nuovo capoverso 5 proposto, gli organi esecutivi cantonali sono tenuti a informare, su domanda, l'UFAG.

Allegato 1 Termini vinicoli specifici

Per il termine "Gletscherwein/Vin des Glaciers“ si propone lo stralcio, in quanto nella legislazione del Canton Vallese non figura alcuna definizione. Se nel quadro dell’indagine conoscitiva quest’ultimo ne propone una che è disposto a riprendere nella propria legislazione, il termine dell’ordinanza sul vino sarà adeguato contemporaneamente all’entrata in vigore della definizione vallesana. Il termine "Riserva", attualmente appannaggio dei Cantoni Ticino e Grigioni, può essere utilizzato in tutti i Cantoni. In tal modo si tiene conto della situazione giuridica riscontrabile attualmente in singoli Cantoni. I Cantoni devono tuttavia attenersi alle prescrizioni del Consiglio federale. Per quanto concerne l'Oeil-de-Perdrix, viene mantenuta la definizione vigente, la quale prevede che il vino sia prodotto utilizzando esclusivamente Pinot nero. Il Canton Neuchâtel, il quale autorizza il taglio con altri vini rossi nonché con Pinot grigio, deve adeguare le disposizioni cantonali all'ordinanza del Consiglio federale.

Allegato 4 Riduzione dei contributi

L'allegato 4 disciplina la riduzione dei contributi di riconversione di cui all'articolo 18 dell'ordinanza sul vino. I provvedimenti a favore della riconversione sono scaduti, comportando l'abrogazione degli articoli 8-18. L'allegato 4 non ha pertanto più ragione d'esistere e viene soppresso.

10.4 Ripercussioni

10.4.1 Confederazione

Per la Confederazione la modifica non ha alcuna conseguenza sul piano finanziario o del personale.

10.4.2 Cantoni

Per i Cantoni la modifica non ha alcuna conseguenza sul piano finanziario o del personale. Con essa s'intende unicamente incoraggiare i Cantoni a notificare alla Confederazione i provvedimenti adottati. La notifica può tuttavia essere espletata con le risorse disponibili.