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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Avampogetto dell’8 aprile 2013 Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:
Sostituzione di un'espressione
In tutta l'ordinanza "Ufficio federale" è sostituito con "UFAG".
Art. 5 cpv. 1 lett. c
1
Possono essere coltivate per la produzione di vino le superfici viticole:
c. per le quali l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha autorizzato prima del 1999 un impianto e sulle quali l’impianto di vigneti è stato effettivamente eseguito nel termine di dieci anni dal rilascio dell’autorizzazione.
Sezione 2 (art. 8-18)
Abrogata
Art. 34 cpv. 1 e 2bis
1
Ogni impresa che intende esercitare il commercio di vino dev’essere iscritta al registro di commercio e deve annunciarsi all’organo di controllo prima dell’inizio della sua attività. Una copia autenticata dell’iscrizione al registro è allegata all’annuncio. I produttori definiti nell’articolo 36 capoverso 2 non sono sottoposti all’obbligo di iscriversi al registro di commercio.
2bis
Se un'impresa torchia uve per conto di produttori e i prodotti sono messi in commercio con il nome del produttore delle uve, la produzione, il trattamento e l'immagazzinamento devono avvenire separatamente.
1 RS 916.140
2013–