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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva

Art. 39 cpv. 1bis e 1ter

1bis

Le imprese che producono esclusivamente per il proprio fabbisogno privato, che non sono dedite al commercio e la cui produzione totale non supera 500 litri non sono soggette al controllo.

1ter

Le imprese che importano o acquistano in Svizzera solo prodotti in bottiglia muniti di un’etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile e li rivendono a terzi per il loro fabbisogno privato possono essere sottoposte a una contabilità di cantina semplificata definita dal Controllo svizzero del commercio dei vini. Le disposizioni di tale contabilità semplificata sono emanate d’intesa con l'UFAG.

Art. 40 cpv. 5

5

Le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione notificano su domanda all'UFAG i provvedimenti presi in seguito alle infrazioni comunicate dagli organi di controllo.

II

1 L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

[Denominazione "Gletscherwein/Vin des Glaciers"

Abrogata]

Denominazione "Riserva/Reserva"

Reserve/Réserve/Riserva/Reserva Vino con determinazione dell'origine controllata in base

alla legislazione cantonale messo in commercio dopo un periodo d’invecchiamento di almeno 18 mesi per i vini rossi e 12 mesi per i vini bianchi a partire dal 1° ottobre dell’anno di vendemmia.

2 L'allegato 4 è abrogato.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova