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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Avamprogetto dell’8 aprile 2013
10 Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)
10.1 Situazione iniziale
La revisione della legge nell'ambito della Politica agricola 2014-2017 non esige modifiche dell'ordinanza sul vino. Tuttavia, a fine 2011 sono scadute le disposizioni concernenti i contributi di riconversione delle superfici viticole e pertanto questa parte non figura più nell'ordinanza. Si è inoltre proceduto a lievi modifiche tese a rispondere alle esigenze della pratica e a precisare norme esistenti. Per quanto concerne la protezione, decisa dal Parlamento, della "Petite Arvine" quale denominazione tradizionale del Canton Vallese, la procedura prescrive la consultazione dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV). Essa è in atto, pertanto il termine non può ancora essere inserito nell'ordinanza sul vino.
10.2 Sintesi delle principali modifiche
La principale modifica scaturisce dalla scadenza del provvedimento a favore della riconversione delle superfici viticole. Tra il 2004 e il 2011 sono stati erogati contributi per la riconversione di superfici messe a Chasselas e Müller-Thurgau con vitigni più idonei alla commercializzazione. Vanno pertanto abrogate le disposizioni d'esecuzione di questo provvedimento temporaneo.
Viene introdotta una disposizione relativa alle imprese di torchiatura (torchiatura per conto di terzi) volta a evitare l'inganno. Inoltre, i viticoltori-cantinieri che producono vino solo in quantità esigue per il proprio fabbisogno e non si dedicano al commercio vengono esonerati dal controllo del commercio dei vini. Viene semplificato il controllo anche per le aziende che importano esclusivamente vino in bottiglia. Si mira altresì a migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità cantonali preposte all'esecuzione e la Confederazione, affinché sia possibile risalire più facilmente alle modalità di repressione delle infrazioni ed eventualmente armonizzarle. Infine, per quanto concerne l'allegato III, il termine "Riserva" può essere utilizzato in tutti i Cantoni, mentre il termine "Gletscherwein/Vin des Glaciers" è stralciato.
10.3 Commento ai singoli articoli
Art. 5 cpv. 1 lett. c
Conformemente ai nuovi dettami, nelle ordinanze l'espressione "Ufficio federale" è sostituita con la sigla “UFAG”.
Sezione 2: Riconversione di superfici viticole per il periodo 2004–2011, articoli 8-18
I contributi di riconversione della Confederazione erano limitati agli anni 2004-2011. L'intera sezione non è più valida e viene pertanto abrogata.
Art. 34 Obblighi delle imprese
Nel capoverso 1 sono descritte le disposizioni per le imprese che intendono commercializzare vino. Nell'attuale ordinanza è prescritto che al più tardi 30 giorni prima dell’inizio dell'attività le imprese si annuncino all'organo di controllo (p.es. Controllo svizzero del commercio di vini). Questo termine di 30 giorni non è consono ai ritmi frenetici della nostra vita. Si propone pertanto di rinunciare a fissare un termine limitandosi a indicare che le imprese devono annunciarsi all'organo di controllo prima dell'inizio della loro attività.
Il nuovo capoverso 2bis mira a disciplinare meglio l'attività delle imprese di torchiatura e si applica ai viticoltori-cantinieri che trasformano le uve di diversi produttori in vino che viene però messo in vendita con il nome dei produttori delle uve. Occorre sancire chiaramente che in questo caso le uve vanno torchiate separatamente al fine di evitare qualsiasi inganno.