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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Avamprogetto dell'8 aprile 2013
14 Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
14.1 Situazione iniziale
Se il latte vaccino, di pecora e di capra è trasformato in formaggio, la Confederazione versa un supplemento di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato. Se il latte proveniente da vacche nutrite senza insilati è trasformato in formaggio a pasta semidura, dura o extra dura, la Confederazione eroga 3 centesimi in più per ogni chilogrammo di latte trasformato. In passato è aumentata la produzione di formaggio magro e di burro. Poiché tra queste due produzioni vi è una correlazione positiva, senza modifica del diritto ai supplementi la montagna di burro aumenterebbe costantemente.
Quindi vi è un interesse economico generale a non versare più supplementi per il latte trasformato in formaggio magro. Con la modifica degli articoli 38 e 39 LAgr, il Parlamento ha creato le necessarie basi legali. La categoria ha sostenuto a larga maggioranza tale modifica anche nella consultazione. Nei pareri inoltrati a suo tempo erano state già rivendicate richieste di deroghe per determinati formaggi magri tradizionali o a origine protetta. Il Consiglio federale ha assicurato nei dibattiti tenutisi al Consiglio degli Stati di inserire nell'ordinanza criteri che consentano ancora un sostegno finanziario per determinati formaggi magri come lo Schabziger o il Bloderkäse.
14.2 Sintesi delle principali modifiche
Non viene più versato alcun supplemento per il latte trasformato in formaggio né per il foraggiamento senza insilati a favore del latte trasformato in formaggio il cui tenore in grasso nella sostanza secca è inferiore a 150 g/kg. Fanno eccezione il formaggio bianco quale materia prima per il formaggio alle erbe (prodotto tradizionale e importante dal profilo economico-regionale), il Werdenberger Sauerkäse, il Liechtensteiner Sauerkäse e il Bloderkäse (iscritti nel registro delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche).
Viene versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati anche se il latte di pecora e di capra ottenuto senza insilati è trasformato in formaggio a pasta extra dura, dura o semidura.
Il supplemento per il foraggiamento senza insilati è versato anche per il formaggio a pasta molle, a condizione che sia registrato dall’UFAG come denominazione di origine protetta (DOP) e che l’elenco degli obblighi prescriva un foraggiamento delle vacche da latte senza insilati. Attualmente questi presupposti sono adempiuti dal Vacherin Mont-d’Or. L’elenco degli obblighi DOP impone ai produttori di latte che operano nella rispettiva regione oneri maggiori rispetto agli altri produttori. Il processo di conservazione che prevede la sottrazione di acqua comporta costi più elevati rispetto a quello che prevede la sottrazione di ossigeno, ragion per cui il supplemento consente di tener conto dei maggiori costi di produzione. In tal modo è garantita la parità di trattamento rispetto alla produzione di formaggio dei gradi di consistenza: a pasta extra dura, a pasta dura e a pasta semidura.
Sono previsti supplementi solo per le seguenti materie prime: latte intero, latte scremato e latte standardizzato. Si rinuncia a una menzione esplicita di tali materie prime secondo il messaggio concernente la Politica agricola 2014-2017 nell'ordinanza sui supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL; RS 916.350.2), poiché queste sono definite chiaramente agli articoli 38 e 39 LAgr e all'articolo 1 capoversi 1 e 3 OSL. Il concetto di "latte standardizzato" racchiude in sé il rischio che latte arricchito di proteine possa essere trasformato in formaggio con la conseguente richiesta dei supplementi secondo gli articoli 1 e 2 OSL. Per la panna trasformata in mascarpone di conseguenza non sono più possibili supplementi.