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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Avamprogetto dell'8 aprile 2013
Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta)
del ....
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10, 170 capoverso 3, 177 capoverso 1, 185 capoverso 3
della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura,
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Art. 1 Contributi per l’immagazzinamento della riserva di mercato
1 Possono essere concessi contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nell’ambito dell’immagazzinamento della riserva di mercato a livello d’azienda sotto forma di concentrato di succo di mele e di pere. I contributi sono versati sulla base di un calcolo neutrale del prezzo di fabbricazione del concentrato di succo di mele e di pere, effettuato tenendo conto di aspetti economico-aziendali.
2 Per riserva di mercato a livello d’azienda si intende, per le mele e le pere da sidro, un quantitativo destinato alla valorizzazione eccedente l’approvvigionamento normale, ma al massimo pari al 40 per cento dell’approvvigionamento normale.
3 L’approvvigionamento normale di una fabbrica di sidro corrisponde al 110 per cento del quantitativo medio immesso sul mercato di prodotti di mele e pere riferito agli ultimi tre anni.
Art. 2 Contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche nonché di frutta a
granella e a nocciolo
1 Possono essere concessi contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche nonché di frutta a granella e a nocciolo per un importo pari al 50 per cento della differenza fra il prezzo alla produzione della materia prima all’estero e il prezzo in Svizzera.
2 I contributi possono essere versati soltanto per i prodotti di bacche nonché di frutta a granella e a nocciolo che non siano gravati dall’imposta sull’alcool e la cui aliquota di dazio corrisponda al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato.
1 RS 910.1
2013–......