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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sulla frutta Indagine conoscitiva
3 Quale prezzo franco dogana svizzera non tassato, si intende il prezzo medio del prodotto del Paese dal quale è stato importato il quantitativo maggiore di prodotto durante il quadriennio precedente l’anno civile in corso.
Art. 3 Esecuzione dei provvedimenti
I contributi sono versati soltanto se l'organizzazione interessata richieda i provvedimenti all'Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) prima dell'inizio del raccolto dell'anno civile in corso.
Art. 4 Aziende aventi diritto ai contributi
1 Le fabbriche di sidro industriali ricevono contributi per l’immagazzinamento della riserva di mercato.
2 Le aziende di trasformazione ricevono contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche nonché di frutta a granella e a nocciolo.
Art. 5 Concessione dei contributi
1 I contributi sono concessi su domanda scritta o inoltrata elettronicamente per bacche, frutta a granella e a nocciolo raccolte nell'anno civile della presentazione della domanda o nell'anno civile precedente la presentazione della domanda.
2 Per momento della ricezione del fax o dell'invio via Internet si intende rispettivamente l'ora stampata sul fax e l'ora di entrata dell'invio via Internet.
3 Se le domande non sono compilate in modo corretto o sono incomplete, l'UFAG riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.
4 Non sono versati contributi inferiori a 500 franchi.
Art. 6 Obbligo di notifica
Le fabbriche di sidro industriali e le aziende di trasformazione che chiedono i contributi sono tenute a notificare all’UFAG, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all’entrata e alla trasformazione di frutta nonché riguardo all’utilizzazione e alle scorte di prodotti di frutta.
Art. 7 Requisiti qualitativi
L’UFAG può prescrivere oneri qualitativi minimi per la frutta e i prodotti di frutta per i quali sono versati contributi. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali.