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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Indagine conoscitiva

14.3 Commento ai singoli articoli

Art. 1

Capoverso 1 - Integrazione e modifica in quanto non vengono più versati supplementi per formaggio con un tenore in grasso nella sostanza secca inferiore a 150 g/kg. Le uniche eccezioni sono costituite dal formaggio bianco quale materia prima per la fabbricazione di formaggio alle erbe (Schabziger), dal Werdenberger Sauerkäse, dal Liechtensteiner Sauerkäse e dal Bloderkäse. Per quanto riguarda lo Schabziger, si tratta di un formaggio tradizionale che ha ottenuto il suo riconoscimento legale nel 1463. Dal profilo quantitativo lo Schabziger, il Werdenberger Sauerkäse, il Liechtensteiner Sauerkäse e il Bloderkäse detengono una quota pari solo all'1 per mille circa dell'intero mercato caseario.

Capoverso 4 - Abrogato poiché per la panna trasformata in mascarpone non possono più essere versati supplementi. Hanno diritto ai supplementi solo le materie prime: latte intero, latte scremato e latte standardizzato.

Capoverso 5 - Abrogato poiché il contenuto di questo capoverso è presente in maniera esplicita nel capoverso 1.

Art. 2

Capoverso 1 - Integrazione in quanto il latte di pecora e di capra senza insilati è equiparato al latte vaccino senza insilati per quanto riguarda i supplementi per il foraggiamento senza insilati. Analogamente all'articolo 1 capoverso 1, tale supplemento è versato solo per formaggio con un tenore minimo in grasso nella sostanza secca di 150 g/kg. Il supplemento per il foraggiamento senza insilati a favore del formaggio del grado di consistenza “a pasta molle” mira a garantire la parità di trattamento rispetto alla produzione di formaggio dei gradi di consistenza: a pasta extra dura, a pasta dura e a pasta semidura. Esso è versato a condizione che il formaggio sia registrato dall’UFAG come DOP e che l’elenco degli obblighi prescriva un foraggiamento delle vacche da latte senza insilati.

Art. 14

Capoverso 3 – Abrogato, perché l’articolo 36b LAgr è sostituito dall’articolo 37 e l’esecuzione è pertanto compito della categoria.

14.4 Ripercussioni

14.4.1 Confederazione

Nel 2011 sono state prodotte circa 4’000 tonnellate di formaggio magro. Per la quantità di latte utilizzato sono stati versati supplementi per circa 10 milioni di franchi. Con l'introduzione del tenore minimo in grasso del formaggio sarebbe possibile risparmiare circa 10 milioni di franchi mantenendo costante la produzione di formaggio magro. Tuttavia va considerato che l'aumento della produzione di formaggio più grasso e la prevista diminuzione della produzione di formaggio magro si bilanceranno.

Considerata una produzione costante di 235 tonnellate di Schabziger, anche in futuro sarà versato ogni anno circa mezzo milione di franchi.

Per l’estensione del supplemento per il foraggiamento senza insilati al latte di pecora e capra trasformato in formaggio nonché al latte trasformato in formaggio a pasta molle DOP sono necessari circa 300’000 franchi.

L'abolizione dei supplementi per la produzione di mascarpone riduce il fabbisogno di fondi annuale di circa 1.5 milioni di franchi.