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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui sistemi d'informazione
nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 29 Abrogazione del diritto vigente
L'ordinanza del 7 dicembre 19984 sui dati agricoli è abrogata.
Art. 30 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 23 novembre 20055 sulla produzione primaria:
Art. 3 cpv. 1
1 Le aziende dedite alla produzione primaria devono notificare la propria attività al competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate conformemente all’ordinanza del [data]6 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. I competenti servizi cantonali trasmettono la notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura.
2. Ordinanza del 29 ottobre 20087 concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico:
Titolo 1.2 Fonti di dati, inserimento al numero 1
Dati secondo gli articoli 165c capoverso 2 e 165d capoverso 3 della legge del 29 aprile 19988 sull'agricoltura.
Art. 31 Disposizioni transitorie
1 Per il 2014 il termine per la fornitura dei dati di cui all'articolo 4 lettera b è il 30 settembre 2014.
2 Gli articoli 4 lettera c, 11 capoversi 2 e 3 e 12 si applicano dal momento della realizzazione dei modelli di geodati da parte del rispettivo Cantone conformemente all'ordinanza del 21 maggio 20089sulla geoinformazione, ma al più tardi dal 1° giugno 2017.
4[RU1999 540, RU 2000 1492, RU 2001 3554, RU 2003 3687, RU 2003 4963, RU 2006
897, RU 2007 141, RU 2007 6443, RU 2008 3857, RU 2010 2551, RU 2010 5885, RU 2011 5297, RU 2011 5453, RU 2012 6859]
5 RS 916.020
6RS ...