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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui sistemi d'informazione

nel campo dell'agricoltura

necessarie infrastrutture e sono responsabili del funzionamento sicuro dei sistemi d'informazione o dei servizi.

Art. 27 Pubblicazione di dati

1 L'UFAG può rendere accessibili al pubblico o comunicare dati in forma anonima.

2 A scopo di ricerca e studio nonché di valutazione e monitoraggio, l'UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a-d, 10 e 14 alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca in forma pseudonima. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato dell'UFAG.

3 A scopo di ricerca e studio nonché di valutazione e monitoraggio, su richiesta l'UFAG può comunicare alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca l'indirizzo o il contatto del gestore senza riferimento ad altri dati dello stesso. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato dell'UFAG.

4 L'UFAG può comunicare i dati di Agate di cui all'articolo 20 lettere a-c alle autorità cantonali competenti a scopo d'esecuzione.

5 L'UFAG e l'UFV possono, con il consenso del gestore, mettere a disposizione per controlli di diritto privato i dati di base relativi ai controlli e i risultati dei controlli di diritto pubblico di cui all'allegato 2 lettere a, b e d.

6 Le autorità che nell'ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura secondo gli articoli 165c-165f LAgr o la presente ordinanza possono rendere accessibili o comunicare dati non degni di particolare protezione se prescritto nel diritto federale o in un accordo internazionale.

Art. 28 Conservazione e distruzione dei dati

1 Per i dati acquisiti si applica, di regola, una durata di conservazione minima di 5 anni.

2 I dati di cui all'articolo 17 lettera b devono essere conservati dal servizio responsabile dell'acquisizione per 20 anni dopo la liquidazione.

3 I dati dei sistemi d'informazione possono essere conservati per la durata sottoindicata e resi accessibili agli aventi diritto:

a. dati degni di particolare protezione: 16 anni;

b. gli altri dati: 30 anni.

4 I dati registrati nel sistema in forma anonima possono essere conservati più a lungo rispetto ai limiti di cui al capoverso 3 lettere a e b.

5 Se l'UFAG non è competente per l'archiviazione dei dati, prima di distruggerli deve offrirli all'Archivio federale.