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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura Indagine conoscitiva e nella filiera alimentare
integrare aspetti di sostenibilità mediante obiettivi quantificati;
fungere da modello per l'intera categoria;
avere potenziale di utilizzo delle opportunità di mercato;
giovare in primo luogo all'agricoltura (ovvero enti promotori con partecipazione
prevalentemente dal mondo agricolo);
prevedere una cooperazione nella catena di valore aggiunto.
I tipi di provvedimento sono definiti in base agli strumenti già esistenti e a quelli nuovi proposti nel quadro della PA 14-17. Eventuali doppioni nell'ambito della promozione vengono così evitati. Sono auspicati effetti di sinergia con altri strumenti per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi definiti nei settori dell'ambiente, del paesaggio e del valore aggiunto.
16.3 Struttura dell'ordinanza e commento ai singoli articoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Provvedimenti sostenuti
Sono definite le due forme di tipi di provvedimenti che possono essere promossi in virtù della presente ordinanza.
La lettera a comprende standard di qualità privati e facoltativi o programmi label che garantiscono qualità controllata e sostenibilità.
La lettera b contempla progetti innovativi di sostenibilità, sostenuti congiuntamente da diversi livelli della catena di valore aggiunto. Si incentivano progetti nell'ambito della sostenibilità che presentano innovazioni quali nuovi processi organizzativi o nuove forme di cooperazione e commercializzazione.
Art. 2 Esigenze generali
L'articolo 2 elenca i requisiti generali per entrambi i tipi di provvedimenti.
Art. 3 Provvedimenti non sostenuti
La qualità dei prodotti agricoli in senso stretto continua a essere responsabilità delle singole imprese. I controlli di qualità (incl. le analisi di laboratorio) dei prodotti agricoli non vengono pertanto cofinanziati. Un’eccezione a tale principio è costituita dai controlli dei prodotti effettuati per campionatura,
necessari per verificare l’efficacia e l'evoluzione dei servizi di assicurazione della qualità.
La lettera b assicura che si evitino doppi finanziamenti e accumuli con contributi federali erogati sulla base di altri atti normativi. Va garantito, in particolare, che non vi sia un doppio sovvenzionamento in base a provvedimenti riferiti alla legge sulla protezione della natura e del paesaggio (segnatamente nel settore dei parchi) o a progetti nel quadro della nuova politica regionale. A tal fine viene garantito un coordinamento con i rispettivi Uffici federali (p.es. UFAM, SECO).
Art. 4 Ente promotore
La collaborazione all'interno della catena di valore aggiunto è un presupposto per il sostegno, per tale motivo nell'ente promotore del provvedimento deve essere rappresentato, oltre a quello dei produttori, anche un altro livello della catena di valore aggiunto.
In linea di principio, quali enti promotori di programmi per la qualità e la sostenibilità si prediligono organizzazioni di categoria nazionali rappresentative, in modo da escludere provvedimenti concorrenti e un'eventuale promozione a questi connessa, ritenuta inefficace dal contribuente. Ciò non è però l'aspetto principale nella promozione di progetti innovativi, considerato che nella maggior parte dei