Progetto

Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 354Fedlex · Progetto

Legge sull’agricoltura

Art. 59 e 66

Abrogati

Titolo terzo: Pagamenti diretti

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70 Principio

1 Per retribuire le prestazioni d’interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.

2 I pagamenti diretti comprendono:

a. contributi per il paesaggio rurale;

b. contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento;

c. contributi per la biodiversità;

d. contributi per la qualità del paesaggio;

e. contributi per i sistemi di produzione;

f. contributi per l’efficienza delle risorse;

g. contributi di transizione.

3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d’interesse generale fornite, dell’onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.

Art. 70a Condizioni

1 I pagamenti diretti sono versati se:

a. il beneficiario è un’azienda contadina che coltiva il suolo;

b. è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;

c. le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali sono rispettate;

d. le superfici non si trovano in zone edificabili che sono state delimitate con decisione passata in giudicato secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio dopo l’entrata in vigore della presente disposizione;

e. nell’azienda gestita è raggiunto un volume di lavoro minimo in unità standard di manodopera;

f. una quota minima dei lavori è svolta da manodopera dell’azienda;

g. il gestore non supera un determinato limite d’età;

h. il gestore possiede una formazione agricola.