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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Legge sull’agricoltura
Art. 59 e 66
Abrogati
Titolo terzo: Pagamenti diretti
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 70 Principio
1 Per retribuire le prestazioni d’interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.
2 I pagamenti diretti comprendono:
a. contributi per il paesaggio rurale;
b. contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento;
c. contributi per la biodiversità;
d. contributi per la qualità del paesaggio;
e. contributi per i sistemi di produzione;
f. contributi per l’efficienza delle risorse;
g. contributi di transizione.
3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d’interesse generale fornite, dell’onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.
Art. 70a Condizioni
1 I pagamenti diretti sono versati se:
a. il beneficiario è un’azienda contadina che coltiva il suolo;
b. è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
c. le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali sono rispettate;
d. le superfici non si trovano in zone edificabili che sono state delimitate con decisione passata in giudicato secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio dopo l’entrata in vigore della presente disposizione;
e. nell’azienda gestita è raggiunto un volume di lavoro minimo in unità standard di manodopera;
f. una quota minima dei lavori è svolta da manodopera dell’azienda;
g. il gestore non supera un determinato limite d’età;
h. il gestore possiede una formazione agricola.