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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Legge sull’agricoltura

2 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:

a. una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie;

b. un bilancio di concimazione equilibrato;

c. una quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità;

d. la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d’importanza nazionale iscritti in inventari, conformemente alla legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio;

e. un avvicendamento disciplinato delle colture;

f. un’adeguata protezione del suolo;

g. una selezione e un’utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari.

3 Il Consiglio federale:

a. concretizza i criteri che provano il rispetto delle esigenze ecologiche;

b. stabilisce i valori e le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a ed e–h;

c. può limitare la somma dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera;

d. può stabilire eccezioni alla lettera c e al capoverso 1 lettera h;

e. può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera a per i contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio;

f. determina valori limite relativi alla superficie per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati o ridotti.

4 Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni e oneri per il versamento dei pagamenti diretti.

5 Definisce le superfici per le quali sono versati contributi.

Art. 70b Condizioni particolari per la regione d’estivazione

1 Nella regione d’estivazione i contributi sono versati ai gestori di un’azienda d’estivazione, di un’azienda con pascoli comunitari o di una superficie d’estivazione.

2 Le condizioni di cui all’articolo 70a capoverso 1, ad eccezione della lettera c, non si applicano alla regione d’estivazione.

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di gestione per la regione d’estivazione.

4 RS 451