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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Legge sull’agricoltura
3 Possono essere sostenuti segnatamente:
a. gli accertamenti preliminari;
b. la fase iniziale dell’attuazione del provvedimento;
c. la partecipazione dei produttori a programmi volti a migliorare la qualità e la sostenibilità.
4 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il sostegno.
Art. 12 cpv. 1࣓3
1Concerne soltanto il testo tedesco.
2 A tale scopo, la Confederazione può sostenere anche la comunicazione concernente le prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura.
3 Può provvedere al coordinamento, in Svizzera e all’estero, dei provvedimenti sostenuti e segnatamente definire un’identità visiva comune.
Art. 14 cpv. 1 lett. f e 4
1 Il Consiglio federale può, nell’interesse dell’affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali:
f. sono fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile.
4 Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall’articolo 63 capoverso 1 lettere a e b. Può dichiararne obbligatorio l’impiego.
Art. 27 cpv. 1
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 28 cpv. 2
2 Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli 38 e 39, anche al latte di capra e di pecora.
Sezione 2 (art. 30–36b)
Abrogata