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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Legge sull’agricoltura

4 Essi si fondano sul principio della sovranità alimentare, al fine di tenere conto delle esigenze dei consumatori nell’offerta di prodotti indigeni di elevata qualità, variati e sostenibili.

5 Sono esclusi i provvedimenti di sostegno che possono comportare una distorsione della concorrenza ai danni dell’attività artigianale e industriale. Le procedure sono rette dall’articolo 89a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 3 cpv. 1bis

1bis I provvedimenti dei titoli quinto e sesto si applicano alle attività affini all’agricoltura. Essi presuppongono un’attività di cui al capoverso 1 lettere a௅c.

Art. 4 cpv. 2

2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tal fine tiene un catasto della produzione.

Art. 8 cpv. 1bis e 2

1bis Le organizzazioni di categoria possono elaborare contratti standard.

2Concerne soltanto il testo francese.

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva

1 Qualora le misure di solidarietà di cui all’articolo 8 capoverso 1 decise collettivamente siano pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l’organizzazione:

Art. 10 Prescrizioni concernenti la qualità

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la qualità e disciplinare i procedimenti di fabbricazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, qualora sia necessario per esportare tali prodotti oppure per rispettare gli impegni internazionali della Svizzera o norme internazionali essenziali per l’agricoltura svizzera.

Art. 11 Miglioramento della qualità e della sostenibilità

1 La Confederazione sostiene provvedimenti collettivi di produttori, trasformatori o commercianti, che contribuiscono a migliorare o a garantire la qualità e la sostenibilità dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, nonché dei processi.

2 I provvedimenti devono:

a. promuovere l’innovazione o la collaborazione lungo la filiera del valore aggiunto;

b. prevedere la partecipazione dei produttori e giovare in primo luogo a questi ultimi.