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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Legge sull’agricoltura
Art. 46 cpv. 3 lett. b
3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per:
b. le aziende che svolgono un’attività d’interesse pubblico d’importanza regionale smaltendo, nell’alimentazione dei suini, sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di prodotti alimentari.
Art. 48 cpv. 2bis
2bis Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina sono attribuite per il 40 per cento secondo il numero degli animali macellati. Ne sono eccettuate le carni koscher e halal.
Art. 52 Contributi per sostenere la produzione di uova indigene
La Confederazione può versare contributi per finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore della produzione di uova indigene.
Art. 54 Contributi per singole colture
1 La Confederazione può versare contributi per singole colture al fine di:
a. mantenere la capacità di produzione e la funzionalità di singole filiere di trasformazione per garantire un approvvigionamento adeguato della popolazione;
b. garantire un approvvigionamento adeguato di alimenti per animali da reddito.
2 Il Consiglio federale definisce le colture e stabilisce l’importo dei contributi.
3 I contributi possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane.
Art. 55 e 56
Abrogati
Art. 58 Frutta
1 La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta a granelli, la frutta a nocciolo, le bacche e i prodotti derivati da frutta, nonché l’uva. Può sostenere tale valorizzazione mediante contributi.
2 Può sostenere mediante contributi i provvedimenti collettivi dei produttori intesi ad adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mercati. I contributi sono versati al più tardi sino alla fine del 2017.