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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Legge sull’agricoltura
a. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di utilizzazione per forme di produzione aziendali globali;
b. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di utilizzazione per forme di produzione aziendali parziali;
c. un contributo per unità di bestiame grosso, graduato secondo le categorie di animali, per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali.
2 Il Consiglio federale stabilisce le forme di produzione da promuovere.
Art. 76 Contributi per l’efficienza delle risorse
1 Per promuovere l’impiego sostenibile di risorse quali suolo, acqua e aria nonché per accrescere l’efficienza nell’impiego dei mezzi di produzione sono versati contributi per l’efficienza delle risorse.
2 I contributi sono concessi per provvedimenti volti a introdurre tecniche o processi aziendali rispettosi delle risorse. Sono limitati nel tempo.
3 Il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti da promuovere. I contributi sono accordati se:
a. è dimostrata l’efficacia del provvedimento;
b. il provvedimento è portato avanti anche dopo la promozione;
c. il provvedimento è economicamente sopportabile a medio termine per le aziende agricole.
Art. 77 Contributi di transizione
1 Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transizione.
2 I contributi di transizione sono calcolati sulla base dei crediti stanziati, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71–76, 77a e 77b, nonché per le indennità di cui all’articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque.
3 I contributi di transizione sono versati in relazione all’azienda. Il contributo per la singola azienda è stabilito in base alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi di cui agli articoli 71 capoverso 1 lettere a–c e 72 dopo il cambiamento di sistema. La differenza è stabilita sulla base della struttura che un’azienda presentava prima del cambiamento di sistema.
4 Il Consiglio federale stabilisce:
a. il calcolo dei contributi per la singola azienda;
b. le modalità in caso di cessione dell’azienda e di importanti cambiamenti strutturali;