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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Legge sull’agricoltura
Titolo prima dell’art. 37
Sezione 3: Contratto standard nel settore lattiero
Art. 37
1 L’elaborazione di un contratto standard per la compravendita di latte crudo spetta alle organizzazioni di categoria del settore lattiero. Le norme del contratto standard non devono ostacolare in modo rilevante la concorrenza. La determinazione dei prezzi e dei quantitativi rimane in ogni caso di competenza delle parti contraenti.
2 Un contratto standard ai sensi del presente articolo è un contratto che prevede una durata e una proroga contrattuale di almeno un anno e che contiene almeno norme sui quantitativi, sui prezzi e sulle modalità di pagamento.
3 Il Consiglio federale, su richiesta di un’organizzazione di categoria, può conferire obbligatorietà generale al contratto standard in tutte le fasi del processo di compravendita di latte crudo.
4 Le esigenze cui deve adempiere l’organizzazione di categoria e la presa di decisione sono rette dall’articolo 9 capoverso 1.
5 I tribunali civili sono competenti per le controversie derivanti dal contratto standard e dai singoli contratti.
6 Se un’organizzazione di categoria non riesce ad accordarsi su un contratto standard, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di durata limitata concernenti la compravendita di latte crudo.
Art. 38 cpv. 2 e 3
2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento e le condizioni. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.
3 Il supplemento è di 15 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi.
Art. 39 cpv. 2 e 3
2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.
3 Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi.
Art. 40–42 e 43 cpv. 3
Abrogati