Progetto
Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Legge sull’agricoltura
Art. 93 cpv. 1 lett. e
1 Nell’ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per:
e. iniziative collettive di produttori volte a ridurre i costi di produzione.
Art. 97 cpv. 1 e 7
1Concerne soltanto il testo tedesco.
7 L’UFAG decide in merito alla concessione di un contributo federale soltanto quando il progetto è passato in giudicato.
Art. 100 Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità
Il governo cantonale può ordinare ricomposizioni particellari ove gli interessi dell’agricoltura siano lesi da opere pubbliche o da piani di utilizzazione.
Art. 106 cpv. 1 lett. d e 2 lett. e
1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l’investimento ricevono crediti d’investimento:
d. per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni.
2 Gli affittuari ricevono crediti d’investimento:
e. per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c.
Art. 107 cpv. 2
2 Per progetti rilevanti possono essere accordati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.
Art. 107a cpv. 1
1 I crediti d’investimento sono accordati per costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.
Art. 108 cpv. 1bis e 2
1bis L’UFAG decide in merito all’approvazione di un credito d’investimento soltanto quando il progetto è passato in giudicato.
2 Entro 30 giorni comunica al Cantone se approva la decisione.