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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Legge sull’agricoltura

Titolo prima dell’art. 140

Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali, risorse genetiche

Sezione 1: Coltivazione delle piante

Art. 140 cpv. 2 lett. c

Abrogata

Art. 141 cpv. 1 lett. b

1 La Confederazione può promuovere l’allevamento di animali da reddito:

b. sani, redditizi e resistenti; e

Art. 142 cpv. 1 lett. c e art. 145

Abrogati

Art. 147, rubrica e cpv. 1

Istituto di allevamento equino

1 Per sostenere l’allevamento equino la Confederazione gestisce un apposito istituto.

Titolo prima dell’art. 147a

Sezione 3: Risorse genetiche per l’agricoltura e l’alimentazione

Art. 147a Conservazione e impiego sostenibile delle risorse genetiche

1 La Confederazione può promuovere la conservazione e l’impiego sostenibile delle risorse genetiche. Può gestire banche di geni e raccolte di conservazione o affidarne la gestione a terzi e sostenere provvedimenti, come la conservazione in situ, segnatamente mediante contributi.

2 Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che devono adempiere le banche di geni, le raccolte di conservazione, i provvedimenti e gli aventi diritto ai contributi. Stabilisce i criteri per la ripartizione dei contributi.

Art. 147b Accesso alle risorse genetiche e ripartizione dei benefici

Per quanto lo esigano obblighi internazionali, il Consiglio federale disciplina l’accesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici derivanti dall’impiego di tali risorse.