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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Legge sull’agricoltura

Titolo prima dell’art. 113

Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali, risorse genetiche

Capitolo 1: Principio

Art. 113

1 La Confederazione sostiene mediante l’elaborazione e la trasmissione di conoscenze gli sforzi dell’agricoltura volti a produrre in modo razionale ed ecologicamente sostenibile.

2 I mezzi finanziari sono impiegati in misura adeguata per forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura, rispettose dell’ambiente e degli animali.

Titolo prima dell’art. 114

Capitolo 1a: Ricerca

Art. 114 Stazioni di ricerca

1 La Confederazione può gestire stazioni di ricerca agronomica.

2 Le stazioni di ricerca agronomica sono ripartite in diverse regioni del Paese.

3 Esse sono subordinate all’UFAG.

Art. 115, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva

Compiti delle stazioni di ricerca

1 Le stazioni di ricerca agronomica hanno segnatamente i seguenti compiti:

Art. 116, rubrica e cpv. 1

Accordi di prestazione, mandati di ricerca aiuti finanziari

1 L’UFAG può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti. Può concludere accordi di prestazione periodici con organizzazioni pubbliche o private.