Progetto
Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 361Fedlex · Progetto
Legge sull’agricoltura
Titolo prima dell’art. 113
Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali, risorse genetiche
Capitolo 1: Principio
Art. 113
1 La Confederazione sostiene mediante l’elaborazione e la trasmissione di conoscenze gli sforzi dell’agricoltura volti a produrre in modo razionale ed ecologicamente sostenibile.
2 I mezzi finanziari sono impiegati in misura adeguata per forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura, rispettose dell’ambiente e degli animali.
Titolo prima dell’art. 114
Capitolo 1a: Ricerca
Art. 114 Stazioni di ricerca
1 La Confederazione può gestire stazioni di ricerca agronomica.
2 Le stazioni di ricerca agronomica sono ripartite in diverse regioni del Paese.
3 Esse sono subordinate all’UFAG.
Art. 115, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva
Compiti delle stazioni di ricerca
1 Le stazioni di ricerca agronomica hanno segnatamente i seguenti compiti:
Art. 116, rubrica e cpv. 1
Accordi di prestazione, mandati di ricerca aiuti finanziari
1 L’UFAG può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti. Può concludere accordi di prestazione periodici con organizzazioni pubbliche o private.