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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Legge sull’agricoltura

c. i valori limite riferiti al reddito e alla sostanza imponibili del gestore, oltre i quali i contributi sono ridotti o non vengono versati; per i gestori coniugati stabilisce valori limite più elevati.

Art. 85 cpv.3

3 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l’UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati:

a. sia restituita e accordata a un altro Cantone; o

b. sia messa a disposizione del Cantone per crediti d’investimento.

Art. 86a cpv. 3

3 Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2019.

Art. 87 cpv. 2

Abrogato

Art. 89 cpv. 1 lett. c e d

1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:

c. dopo l’investimento, l’azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all’articolo 70a capoverso 2;

d. il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche.

Articolo 89a Neutralità concorrenziale

1 Il progetto non deve influire sulla concorrenza nei confronti delle aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico.

2 Prima di approvare il progetto, il Cantone accerta la neutralità concorrenziale.

3 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico, le loro organizzazioni professionali e le associazioni di categoria possono essere consultate. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

4 Le aziende artigianali che non hanno esperito un rimedio giuridico in merito alla neutralità concorrenziale entro il termine di pubblicazione cantonale non sono più legittimate a ricorrere.

5 La neutralità concorrenziale accertata con decisione passata in giudicato non può più essere contestata.