Progetto
Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Legge sull’agricoltura
c. i valori limite riferiti al reddito e alla sostanza imponibili del gestore, oltre i quali i contributi sono ridotti o non vengono versati; per i gestori coniugati stabilisce valori limite più elevati.
Art. 85 cpv.3
3 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l’UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati:
a. sia restituita e accordata a un altro Cantone; o
b. sia messa a disposizione del Cantone per crediti d’investimento.
Art. 86a cpv. 3
3 Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2019.
Art. 87 cpv. 2
Abrogato
Art. 89 cpv. 1 lett. c e d
1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:
c. dopo l’investimento, l’azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all’articolo 70a capoverso 2;
d. il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche.
Articolo 89a Neutralità concorrenziale
1 Il progetto non deve influire sulla concorrenza nei confronti delle aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico.
2 Prima di approvare il progetto, il Cantone accerta la neutralità concorrenziale.
3 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico, le loro organizzazioni professionali e le associazioni di categoria possono essere consultate. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
4 Le aziende artigianali che non hanno esperito un rimedio giuridico in merito alla neutralità concorrenziale entro il termine di pubblicazione cantonale non sono più legittimate a ricorrere.
5 La neutralità concorrenziale accertata con decisione passata in giudicato non può più essere contestata.