Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
secondo le disposizioni della LSIn, sono ancora degne di protezione. Non appena possono essere declassificate in applicazione delle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni, devono essere offerte per l’archiviazione. La classificazione e la declassificazione sono rette dalle disposizioni della LSIn. La maggior parte delle informazioni classificate sono degne di essere protette per un periodo limitato e devono poter essere archiviate secondo le norme usuali della LAr. È ovvio che la classificazione non può essere utilizzata per sottrarsi all’obbligo di archiviazione.
2.4 Legge sul personale federale
Art. 20a
L’innalzamento del valore soglia per l’esecuzione di CSP secondo la LSIn ha lo scopo di fare in modo che questa misura sia impiegata solo per le attività che presentano effettivamente una maggiore sensibilità sotto il profilo della sicurezza. Nonostante la legge esiste comunque il rischio che nella prassi il valore soglia per i CSP venga abbassato o le esigenze per un CSP vengano ridotte, qualora le autorità e organizzazioni assoggettate alla LSIn non abbiano a disposizione alcun altro strumento per verificare l’affidabilità di candidati e impiegati. Il nuovo articolo 20a LPers intende offrire ai datori di lavoro strumenti adeguati. Essi devono poter avere la possibilità di esigere dai candidati e dagli impiegati la presentazione di un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni. Tale richiesta non dovrebbe tuttavia essere sistematica, ma deve essere avanzata solo nella misura in cui sia necessario per la tutela degli interessi del datore di lavoro. Al riguardo il Consiglio federale emanerà le disposizioni d’esecuzione.
Art. 20b
La LSIn limita la sua regolamentazione riguardante il CSP ad attività sensibili sotto il profilo della sicurezza che riguardano la gestione di informazioni e mezzi TIC classificati nonché l’accesso a determinate zone di sicurezza. Queste attività dovrebbero interessare la maggioranza dei CSP necessari. Rimangono però altre attività nel settore di compiti delle autorità federali, che non riguardano direttamente la gestione di informazioni o mezzi TIC ma il cui esercizio potrebbe pregiudicare considerevolmente gli interessi della Confederazione. Per il personale della Confederazione (ad eccezione dell’esercito e dalla Banca nazionale) queste regolamentazioni rientrano nella LPers. Con l’introduzione di una nuova disposizione sulla verifica dell’affidabilità nell’articolo 20b LPers, si intende coprire un fabbisogno di verifica identificato.
Secondo la lettera a, il Consiglio federale può far verificare l’affidabilità di candidati e impiegati destinati
a rappresentare regolarmente la Svizzera all’estero e che in tale contesto potrebbero pregiudicare considerevolmente l’immagine della Confederazione. Si tratta soprattutto del personale diplomatico e consolare del DFAE. Si può però anche trattare del personale di altri dipartimenti che assume funzioni simili (ad es. presso la SECO).
Secondo la lettera b, il Consiglio federale può anche far verificare l’affidabilità di candidati e impiegati
destinati a esercitare competenze decisionali o compiti di vigilanza in affari finanziari o fiscali essenziali e che in tale contesto potrebbero pregiudicare considerevolmente gli interessi finanziari della Confederazione (ad es. impiegati con competenze decisionali nell’aggiudicazione di mandati importanti o persone che svolgono compiti particolarmente sensibili in relazione alle finanze pubbliche).
Capoverso 2: nelle sue norme d’esecuzione concernenti la LPers, il Consiglio federale definirà i gruppi di persone che devono essere sottoposti alla verifica dell’affidabilità. Questa verifica è ordinata solo se la necessità è dimostrata. Tale disposizione non deve servire a raggirare la limitazione dei motivi di verifica secondo la LSIn.
Capoverso 3: dato che le questioni da chiarire sono di principio analoghe a quelle della sicurezza delle informazioni, non è ragionevole introdurre una procedura particolare per la verifica dell’affidabilità. Per l’esecuzione della verifica sarà pertanto ripresa la regolamentazione della LSIn. La procedura sarà ripresa in particolare per quanto riguarda l’applicazione del principio del consenso della persona interessata, dei principi inerenti all’acquisizione dei dati e delle normative sulle conseguenze della valutazione.
Capoverso 4: se la persona da controllare in base a questa disposizione deve essere contemporaneamente sottoposta a un CSP secondo la LSIn, le due procedure saranno riunite per ragioni di economia procedurale.