Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)

2.5 Codice penale

Art. 365 cpv. 2 lett. d

L’adeguamento di questo articolo è puramente formale. Dato che i CPS non sono più disciplinati nella LMSI bensì nella LSIn, le disposizioni riguardanti i servizi che beneficiano dell’autorizzazione di accesso nonché lo scopo dell’acquisizione dei dati dal casellario giudiziale devono essere adeguati in modo corrispondente. Quale scopo dell’acquisizione di dati viene ora elencata anche la valutazione del rischio per la sicurezza nel quadro delle verifiche dell’affidabilità secondo la legislazione speciale. Per contro, l’esame del potenziale di violenza è già disciplinato nelle lettere n e p.

Art. 367 cpv. 2 lett. i e cpv. 2bislett. b

Vedi il commento all’articolo 365 capoverso 2 lettera d.

2.6 Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

Art. 15 cpv. 4 lett. f nonché art. 17 cpv. 4 lett. l

L’adeguamento di questi due articoli è puramente formale. Dato che i CSP saranno disciplinati non più nella LMSI, bensì nella LSIn, le disposizioni concernenti i servizi che beneficiano dell’autorizzazione di accesso e lo scopo dell’acquisizione di dati dal sistema di ricerca informatizzato di polizia e dal registro nazionale di polizia devono essere modificate in modo corrispondente. Inoltre, sono ora menzionati tra gli scopi dell’acquisizione di dati anche la valutazione del rischio per la sicurezza nel quadro di una verifica dell’affidabilità secondo la legislazione speciale nonché la valutazione del potenziale di violenza nel quadro dei relativi controlli.

2.7 Legge militare

Art. 14

L’avamprogetto della LSIn limita la sua regolamentazione prevista per i CSP a determinate attività sensibili sotto il profilo della sicurezza (cfr. sopra ad art. 20b LPers). Anche nell’esercito vi sono tuttavia altre attività che potrebbero notevolmente pregiudicare l’immagine della Confederazione e delle sue istituzioni oppure importanti interessi finanziari della Confederazione.

Il capoverso 1 prevede pertanto, in sintonia con il proposto articolo 20b LPers, che nel quadro delle sue disposizioni d’esecuzione relative alla LM il Consiglio federale possa sottoporre a una verifica dell’affidabilità due settori di compiti:

 secondo la lettera a, il Consiglio federale può sottoporre a verifica i militari destinati a rappresentare rego-

larmente la Svizzera all’estero e che in tale contesto potrebbero considerevolmente pregiudicare l’immagine della Confederazione. Si tratta in particolare di militari che rappresentano la Svizzera in occasione di impieghi all’estero o che adempiono compiti nel settore della diplomazia militare.

 Secondo la lettera b, il Consiglio federale può inoltre sottoporre a verifica i militari destinati a esercitare

competenze decisionali o compiti di vigilanza in affari finanziari essenziali e che in tale contesto potrebbero pregiudicare considerevolmente gli interessi finanziari della Confederazione.

Capoverso 2: nella sua normativa d’esecuzione concernente la LM, il Consiglio federale deve definire i gruppi di persone che devono essere sottoposti alla verifica dell’affidabilità. Questa verifica è ordinata solo se la necessità è dimostrata, in modo da evitare un aggiramento della limitazione dei motivi di controllo secondo la LSIn.

Capoverso 3: come per la regolamentazione proposta in sede di LPers, dato che le questioni da chiarire sono di principio analoghe a quelle della sicurezza delle informazioni, non è ragionevole introdurre una procedura particolare. Per l’esecuzione della verifica sarà pertanto ripresa la regolamentazione della LSIn. La procedura sarà ripresa in particolare per quanto riguarda l’applicazione dei principi dell’acquisizione dei dati e delle normative sulle conseguenze della valutazione.

Capoverso 4: se la persona da controllare in base a questa disposizione deve essere contemporaneamente sottoposta a un CSP secondo la LSIn, le due procedure saranno riunite per ragioni di economia procedurale.

Art. 113 cpv. 5

A causa della limitazione del CPS secondo la LSIn alle attività sensibili sotto il profilo della sicurezza che riguardano la gestione di informazioni e mezzi TIC classificati si rende necessario fondare su una base legale