Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)

Art. 90

I trattati internazionali nel campo della sicurezza delle informazioni contengono previamente normative tecniche sul riconoscimento reciproco di prescrizioni e procedure nazionali (p. es. la procedura del controllo di sicurezza relativo alle persone e la procedura di sicurezza relativa alle aziende), elenchi di concordanza sull’applicazione di classificazioni nonché normative sull’esecuzione di controlli reciproci. Per proteggere informazioni messe a disposizione della Confederazione da altri Stati o organizzazioni internazionali, può inoltre essere necessario adottare trattati che in singoli punti (p. es. presupposti per la classificazione, per l’accesso a informazioni classificate o il trattamento di informazioni classificate o per il rilascio delle dichiarazioni di sicurezza) derogano alle prescrizioni legali. In simili casi, il fornitore delle informazioni può chiedere di convenire eventualmente con le autorità federali riceventi una più o meno rigida protezione delle sue informazioni. Di conseguenza, nelle disposizioni di esecuzione e organizzative che attribuiscono le rispettive competenze di concludere trattati, vanno sancite le necessarie riserve. Per motivi di economia amministrativa, il Consiglio federale va autorizzato a concludere direttamente simili trattati in materia di sicurezza delle informazioni.

L’interconnessione e la collaborazione crescenti sul piano internazionale sono necessarie per ridurre al minimo i rischi legati alla sicurezza delle informazioni. L’applicazione della SNPC richiede perciò che, per quanto riguarda le esperienze, i lavori di ricerca e sviluppo, le informazioni riferite a incidenti, le attività di formazione e le esercitazioni, vengano rafforzati gli scambi (si veda anche il n. 1.1.2.2). Il Consiglio federale va perciò autorizzato anche a concludere trattati internazionali per lo scambio di informazioni su pericoli, carenze e incidenti, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture critiche. Si tratta soprattutto di questioni organizzative e tecniche secondarie (p. es. collaborazione con altri GovCERT; si veda l’art. 81).

Art. 91

Ogni legge deve essere periodicamente verificata quanto alla sua effettiva applicazione, nonché all’adeguatezza, all’efficacia e all’economicità. Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale deve essere competente a tale scopo. L’Assemblea federale deve determinare la commissione incaricata di trattare i rapporti del Consiglio federale (cpv. 2).

Art. 92

In virtù della nuova normativa devono essere adeguate altre leggi federali.

Art. 93

Per motivi di economia procedurale, le dichiarazioni di sicurezza relative alle persone e le dichiarazioni di sicurezza aziendali secondo il diritto anteriore devono mantenere la loro validità fino alla loro scadenza. Il Consiglio federale stabilirà i termini transitori per l’adeguamento delle prescrizioni sul trattamento di informazioni classificate e sulla tutela della sicurezza delle informazioni nell’impiego di TIC.

2.2 Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 2 cpv. 4 lett. c nonché art. 19 - 21

Il CSP sarà disciplinato principalmente nella LSIn. Le corrispondenti disposizioni della LMSI devono pertanto essere abrogate.

2.3 Legge sull’archiviazione

Art. 6 cpv. 2

L’archiviazione di documenti della Confederazione è disciplinata in maniera uniforme dalla LAr. Sono considerati documenti in particolare «tutte le informazioni registrate, indipendentemente dal loro supporto, che sono state raccolte o prodotte nell’adempimento di compiti pubblici della Confederazione» (art. 3 cpv. 1 LAr). I servizi della Confederazione devono offrire all’Archivio federale per la loro archiviazione tutti i documenti «dei quali non hanno più bisogno in modo permanente» (art. 6 LAr). Le informazioni classificate sono anch’esse soggette alla legislazione in materia di archiviazione. In questo ambito la loro protezione è garantita da termini di protezione secondo gli articoli 9 segg. LAr.

Il nuovo capoverso 2 dell’articolo 6 LAr disciplina il rapporto tra la LAr e la LSIn. La disposizione serve alla chiara delimitazione dei campi di applicazione delle due leggi in questione. La LAr disciplina l’archiviazione, motivo per cui questo aspetto non è disciplinato nella LSIn bensì nella LAr stessa. Secondo l’articolo 6 capoverso 2 LAr, le informazioni classificate non sono offerte per l’archiviazione, sino a quando