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Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 5 pagine

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416.0 Indennità di studio

Sezione 2: Sussidi federali

Art. 3 Principi

1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni sussidi all’istruzione per le spese annue nella formazione terziaria.

2 La Confederazione concede sussidi ai Cantoni sempre che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all’istruzione di cui agli articoli 5–12.

3 I sussidi federali sono versati in forma forfettaria.

Art. 4 Ripartizione dei sussidi federali

1 Il credito della Confederazione per i sussidi all’istruzione è ripartito fra i singoli Cantoni in base alle loro spese computabili per i sussidi all’istruzione secondo la presente legge.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie per il loro calcolo.

Sezione 3: Condizioni per la concessione di sussidi federali

Art. 5 Beneficiari di sussidi all’istruzione

1 Possono beneficiare di sussidi all’istruzione:

a. le persone di cittadinanza svizzera domiciliate in Svizzera;

b. le persone di cittadinanza svizzera domiciliate all’estero che svolgono una formazione in Svizzera, a condizione che al loro domicilio estero non abbiano diritto ai sussidi per mancanza di competenza;

c. le persone di cittadinanza straniera che:

1. sono titolari di un permesso di domicilio in Svizzera, o

2. sono titolari da cinque anni di un permesso di dimora in Svizzera;

d. i rifugiati e gli apolidi domiciliati in Svizzera e da essa riconosciuti come tali;

e. le persone di cittadinanza straniera che in materia di sussidi all’istruzione sono parificate alle persone di cittadinanza svizzera in virtù:

1. dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;

2. della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS); o

3. di un altro trattato internazionale vincolante per la Svizzera.