Progetto
Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 5 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Legge sui sussidi all’istruzione 416.0
2 Se per la concessione di borse di studio i Cantoni fissano un limite di età, questo non può essere inferiore a 35 anni all’inizio della formazione.
Art. 6 Idoneità del richiedente
Chi richiede un sussidio all’istruzione deve provare di adempiere le condizioni di ammissione e di promozione applicabili alla formazione scelta.
Art. 7 Sussidiarietà della prestazione
I sussidi all’istruzione sono concessi quando la capacità finanziaria del richiedente, quella dei suoi genitori e di altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento, così come le prestazioni provenienti da terzi, sono insufficienti.
Art. 8 Formazioni che danno diritto ai sussidi
1 Danno diritto ai sussidi le formazioni del livello terziario che si concludono con un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dal Cantone o che preparano a un tale diploma.
2 Uno studio proseguito in una scuola universitaria dopo il conseguimento di un diploma del livello terziario B dà diritto ai sussidi tanto quanto una formazione del livello terziario B cui fa seguito uno studio in una scuola universitaria.
3 Il Consiglio federale precisa le formazioni di cui al capoverso 1 e può designarne altre.
Art. 9 Fine del diritto ai sussidi
Il diritto ai sussidi termina:
a. al livello terziario A, con il conseguimento di un diploma di bachelor o di un successivo diploma di master;
b. al livello terziario B, con l’esame federale di professione, l’esame professionale federale superiore o con il diploma di una scuola specializzata superiore.
Art. 10 Libera scelta dell’indirizzo di studio e del luogo di studio
1 Il versamento di sussidi all’istruzione non può essere subordinato alla scelta di un determinato indirizzo di studio o luogo di studio.
2 Per le formazioni all’estero sono richieste, di principio, le stesse condizioni previste per una formazione equivalente in Svizzera.
3 Se la formazione liberamente scelta e riconosciuta non è economicamente la più conveniente, l’importo sussidiabile può essere ridotto. Si deve in ogni caso tenere conto almeno delle spese personali che sarebbero ugualmente derivate dalla formazione meno onerosa.