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Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 5 pagine

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416.0 Indennità di studio

Art. 11 Durata

1 I sussidi all’istruzione sono versati per la durata della formazione; per le formazioni pluriennali il versamento di sussidi è prorogato fino a due semestri oltre la durata normale degli studi.

2 Se la prima formazione scelta viene cambiata una sola volta, i sussidi sono versati anche per la nuova formazione. Nel caso di un cambiamento, la durata del diritto ai sussidi è di norma calcolata in funzione della nuova formazione; in questo calcolo si possono tuttavia dedurre i semestri della prima formazione.

3 Se per ragioni sociali, familiari o di salute la formazione può essere seguita solo a tempo parziale, la durata del diritto ai sussidi deve essere prorogata di conseguenza.

Art. 12 Strutture di formazione particolari

Per il versamento dei sussidi all’istruzione, occorre tenere debitamente conto nel singolo caso delle formazioni strutturate in modo particolare dal profilo temporale e contenutistico.

Sezione 4: Cantone competente

Art. 13 Domicilio giuridico ai fini delle borse di studio

1 I sussidi all’istruzione sono versati dal Cantone in cui il richiedente ha il domicilio giuridico ai fini delle borse di studio (domicilio giuridico).

2 Il domicilio giuridico è:

a. il domicilio di diritto civile dei genitori o la sede dell’ultima autorità tutoria competente;

b. per le persone di cittadinanza svizzera i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o che, senza genitori, risiedono all’estero (Svizzeri all’estero): l’ultimo Cantone di cui è stata acquisita la cittadinanza;

c. per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori sono domiciliati all’estero: il domicilio di diritto civile; ai rifugiati questa norma si applica se l’assistenza incombe al Cantone interessato;

d. per le persone maggiorenni che, dopo aver terminato una prima formazione e prima di iniziare la formazione per la quale chiedono sussidi all’istruzione, sono state domiciliate in un Cantone per almeno due anni e vi si sono rese finanziariamente indipendenti esercitando un’attività lucrativa: il Cantone in questione.

3 Una volta acquisito, il domicilio giuridico rimane fino alla costituzione di un nuovo domicilio giuridico.