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Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 5 pagine

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Legge sui sussidi all’istruzione 416.0

Sezione 5: Promozione dell’armonizzazione intercantonale e statistica

Art. 14 Promozione dell’armonizzazione intercantonale

1 La Confederazione può partecipare nei limiti dei crediti stanziati a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all’istruzione.

2 Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.

Art. 15 Statistica

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento di borse e prestiti di studio per l’allestimento di una statistica annuale a livello nazionale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

La legge del 6 ottobre4 sui sussidi all’istruzione è abrogata.

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

4 RU 2007 5871