Progetto
Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 5 pagine
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Legge sui sussidi all’istruzione 416.0
Sezione 5: Promozione dell’armonizzazione intercantonale e statistica
Art. 14 Promozione dell’armonizzazione intercantonale
1 La Confederazione può partecipare nei limiti dei crediti stanziati a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all’istruzione.
2 Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.
Art. 15 Statistica
I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento di borse e prestiti di studio per l’allestimento di una statistica annuale a livello nazionale.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione
La legge del 6 ottobre4 sui sussidi all’istruzione è abrogata.
Art. 17 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
4 RU 2007 5871