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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

3. Codice di procedura penale96

Art. 261 cpv. 1 lett. a

1 I documenti segnaletici concernenti l’imputato possono essere conservati fuori dal fascicolo, nonché impiegati in caso di sufficiente indizio di nuovo reato:

a. sino alla scadenza del termine durante il quale figurano nell’estratto 2+ del casellario giudiziale (art. 41 cpv. 3 della legge del …97 sul casellario giudiziale), in caso di condanna o di sentenza che irroga una misura contro una persona penalmente incapace;

4. Legge federale del 19 marzo 200498 sulla ripartizione dei valori patrimo-

niali confiscati (LRVC)

Art. 6 cpv. 1

1 Le autorità cantonali o federali comunicano entro dieci giorni le decisioni definitive di confisca indipendente all’Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale), salvo che l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati sia manifestamente inferiore a 100 000 franchi (art. 3).

Art. 8a (nuovo) Archiviazione dell’incarto

L’Ufficio federale tiene un incarto per ogni decisione di confisca che gli è comunicata. Una volta eseguita la ripartizione, l’incarto è trasmesso all’Archivio federale.

5. Codice penale militare del 27 giugno 192799

Libro terzo, Capo quinto (art. 226)

Abrogato

N. 2 delle disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003

Abrogato

R

96 RS 312.0

97 RS ...

98 RS 312.4

99 RS 321.0