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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
3. Codice di procedura penale96
Art. 261 cpv. 1 lett. a
1 I documenti segnaletici concernenti l’imputato possono essere conservati fuori dal fascicolo, nonché impiegati in caso di sufficiente indizio di nuovo reato:
a. sino alla scadenza del termine durante il quale figurano nell’estratto 2+ del casellario giudiziale (art. 41 cpv. 3 della legge del …97 sul casellario giudiziale), in caso di condanna o di sentenza che irroga una misura contro una persona penalmente incapace;
4. Legge federale del 19 marzo 200498 sulla ripartizione dei valori patrimo-
niali confiscati (LRVC)
Art. 6 cpv. 1
1 Le autorità cantonali o federali comunicano entro dieci giorni le decisioni definitive di confisca indipendente all’Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale), salvo che l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati sia manifestamente inferiore a 100 000 franchi (art. 3).
Art. 8a (nuovo) Archiviazione dell’incarto
L’Ufficio federale tiene un incarto per ogni decisione di confisca che gli è comunicata. Una volta eseguita la ripartizione, l’incarto è trasmesso all’Archivio federale.
5. Codice penale militare del 27 giugno 192799
Libro terzo, Capo quinto (art. 226)
Abrogato
N. 2 delle disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003
Abrogato
R
96 RS 312.0
97 RS ...
98 RS 312.4
99 RS 321.0